Oggetto: Acquisto parziale di crediti IVA chiesti a rimborso – articolo 38-bis
del dPR 26 ottobre 1972, n. 633
Alcune Direzioni regionali hanno interpellato la scrivente in ordine alla
possibilità di cedere parzialmente il credito IVA chiesto a rimborso nella
dichiarazione annuale ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un ammontare pari alla quota di credito
(ovvero anche solo di una parte di essa) eccedente il limite massimo di
516.456,90 euro erogato dal concessionario della riscossione territorialmente
competente (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
La questione muove dalla circostanza che il concessionario della
riscossione e gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate provvedono in tempi
diversi al rimborso dei crediti di rispettiva competenza. Invero, nell’ipotesi in cui
la cessione del credito avvenga dopo l’effettuazione del rimborso da parte del
concessionario, l’atto di cessione può avere ad oggetto solo una parte del credito
originariamente chiesto a rimborso in dichiarazione annuale.
Come è noto, il rimborso del credito IVA annuale è eseguito direttamente
dal concessionario della riscossione territorialmente competente, nel limite
massimo di 516.456,90 euro per ciascun anno solare – limite comprensivo degli
importi che sono stati o saranno compensati nel modello F24 nel corso dell’anno
in cui la richiesta è presentata – mentre il rimborso dell’eccedenza spetta
all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del contribuente.
La richiesta di rimborso è effettuata mediante la presentazione del modello
VR al concessionario della riscossione, a partire dal 1° febbraio dell’anno
successivo a quello in cui il credito è maturato e fino al termine di presentazione
della dichiarazione annuale IVA, anche in forma unificata.
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Le istruzioni al modello VR specificano che l’eccedenza complessiva del
credito chiesta a rimborso va indicata in un apposito rigo (rigo VR4-campo 1) e
che, nel contempo, va esposta separatamente la parte di credito per la quale il
contribuente si avvale della procedura di rimborso tramite il concessionario della
riscossione (rigo VR4-campo 2). In altre parole, il credito è indicato nel modello
avendo riguardo ai soggetti competenti ad erogare ciascuna quota dell’importo
chiesto a rimborso, secondo distinte regole procedurali.
Il concessionario della riscossione, infatti, a seguito della presentazione
della richiesta di rimborso IVA, dopo aver provveduto ad attribuire alla stessa un
numero progressivo cronologico ed a trasmettere i dati telematicamente
all’Anagrafe tributaria, invia, entro i cinque giorni successivi, al competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate copia della medesima richiesta, unitamente
all’atto di fideiussione ed alla documentazione richiesta al contribuente. Se entro
quaranta giorni l’ufficio locale non comunica la sospensione dei rimborsi, il
concessionario, entro i venti giorni successivi, provvede al rimborso sul conto
fiscale del contribuente dell’ammontare del credito di sua competenza, vale a dire
fino a 516.456,90 euro (cfr. articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 28
dicembre 1993, n. 567).
L’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, invece, per la parte di credito il
limite annuo di 516.456,90 euro e nei casi di cessazione di attività e di procedure
concorsuali, sulla base dei dati trasmessi telematicamente e della documentazione
inviata dal concessionario, effettua i controlli formali e sostanziali finalizzati alla
verifica di eventuali cause ostative all’erogazione del rimborso. In assenza di
cause ostative, l’ufficio esegue il rimborso del credito residuo mediante
disposizione di pagamento trasmessa al concessionario della riscossione, che
provvede alla sua erogazione entro i venti giorni successivi (cfr. articolo 20,
comma 4-bis, del dlgs n. 567 del 1993).
Da quanto sopra esposto emerge che i rimborsi IVA di ammontare
complessivo superiore a 516.456,90 euro, ancorché scaturenti dalla medesima
dichiarazione annuale, sono erogati da due soggetti diversi: il concessionario
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della riscossione territorialmente competente e l’ufficio locale dell’Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Tanto premesso, si è dell’avviso che in tale circostanza può essere
separatamente ceduta a terzi l’eccedenza di credito che deve rimborsare l’ufficio
dopo il rimborso della quota di competenza del concessionario.
Occorre comunque rispettare il principio secondo cui la cessione, anche
parziale del credito IVA, non può alterare l’originario rapporto obbligatorio di
diritto pubblico esistente tra l’Amministrazione Finanziaria ed il cedente del
credito. In particolare, si precisa che la quota di credito IVA rimborsabile
dall’ufficio non può essere, a sua volta, ulteriormente frazionata tra più
cessionari, potendosi ammettere solo la sua cessione unitaria.
Ciò anche al fine di rispettare il principio dettato dall’articolo 5, comma
4-ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, secondo cui, agli effetti dell’articolo 38-bis
del dPR n. 633 del 1972, “… in caso di cessione del credito risultante dalla
dichiarazione annuale deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che
questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo
fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le
disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e
all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito”.
Si evidenzia, infine, che il creditore/cedente ha l’obbligo di notificare
formalmente all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente l’avvenuta
cessione anche parziale del credito, ai sensi dell’articolo 69 della legge sulla
contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), che disciplina in generale
le cessioni di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. La
cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da
notaio, contenente l’esatta individuazione delle parti e, nella specie, dell’importo
a credito ceduto.