La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6908 depositata 25 marzo 2011, ha dichiarato invalido l’accertamento basato sui documenti sequestrati nell’abitazione-studio del commercialista del contribuente, senza l’autorizzazione della Procura.
Infatti, la Guardia di Finanza alla luce di tale pronuncia non può disporre atti impositivi basati sull’accertamento di documenti trovati in seguito alla perquisizione dello studio del commercialista, coincidente con il luogo della residenza anagrafica dello stesso. Ergo: anche la mera residenza anagrafica senza la prova dell’effettiva abitazione in loco è idonea a pregiudicare la validità dell’accertamento compiuto senza il via della Procura. Vige quindi a sfavore del fisco la presunzione relativa che, salvo prova contraria, il commercialista titolare dello studio-abitazione viva di fatto ove ha la residenza anagrafica, con la conseguenza della palese violazione dell’art. 52 del dpr 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto). La norma in questione, infatti, si riferisce a “locali adibiti ad abitazione”, quindi se il soggetto non abita realmente nel luogo in questione deve essere provato, se la presunzione non è contestata, come nella fattispecie giudicata dalla sezione tributaria, la violazione della norma comporta l’invalidità dell’accertamento e l’eventuale disposizione di atti. Le ispezioni della Guardia di Finanza subiscono quindi delle oscillazioni, a causa dell’interpretazione delle norme e la connessione di queste alle situazioni concrete. Infatti, le peculiarità giurisprudenziali non sono poche. Un esempio può essere la sentenza 2804 del febbraio 2011, la quale ha confermato la validità dell’accertamento induttivo basato su un “brogliaccio” – o su una documentazione extracontabile in genere – trovata su un’auto ad uso aziendale, anche senza permesso della Procura. Inoltre, con la sentenza 7813, il possesso da parte dell’amministratore di un’azienda di due utenze telefoniche, una relativa al deposito e l’altra all’abitazione, unito ad altri elementi, può legittimare l’ispezione della Guardia di Finanza nel domicilio reale del contribuente. (C.S. per NL)