Le spese processuali sostenute da un professionista che agisce giudizialmente per danni da inadempimento contrattuale sono deducibili in quanto inerenti alla sua attività.
Di conseguenza, il rimborso delle stesse rientra nel reddito di lavoro autonomo e, se erogato da un soggetto a ciò obbligato, è soggetto a ritenuta d’acconto.