Ires – Imposta sul reddito delle società – Deducibilità delle spese di pubblicità ad associazioni e società sportive dilettantistiche

Sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa i corrispettivi corrisposti in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, in quanto costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità.

Tuttavia, l’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 non esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscano anch’essi dello stesso trattamento. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate.
 
 
 

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

SIT ONLINE abbonamento circolari Consultmedia su scadenze ordinarie e straordinarie settore radio-tv-editoria: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER