Un sito internet può pubblicare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, ma deve preoccuparsi di oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali.
Questo è quanto ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una associazione l’ulteriore diffusione via internet dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e delle targhe delle autovetture riferite alle persone citate in un provvedimento giudiziario di custodia in carcere. L’Autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) ha accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva e ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione integrale del provvedimento da parte del sito. Una tale pubblicazione è ingiustificata alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni di natura strettamente personale e sicuramente sovrabbondanti, non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda giudiziaria. L’associazione ha adempiuto alla disposizione dell’Autorità eliminando, entro il termine concesso dal provvedimento, le informazioni eccedenti dai due siti in cui l’ordinanza era stata pubblicata.