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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis – “(…) Pervengono senza sosta a questa struttura richieste di assistenza da parte di emittenti radiotelevisive interessate da provvedimenti ministeriali per l’eliminazione di asserite interferenze RAI ovvero da perturbazioni prodotte dalla stessa concessionaria pubblica (…). Nel merito, ricordando e rimandando a quanto in precedenza trattato sull’argomento, osserviamo quanto segue. Relativamente alle perturbazioni provocate dagli impianti televisivi migrati in tecnologia numerica, richiamiamo il vincolo di non interferenzialità verso terzi legittimi utilizzatori dello spettro r.e. alla base delle autorizzazioni ministeriali all’esercizio di impianti DVB-T. In tal caso, in presenza di accertata alterazione dell’equilibrio r.e. pregresso, potrà essere richiesto al Ministero delle Comunicazioni la riduzione della perturbazione ai livelli precedenti alla digitalizzazione, ovvero, ove ciò non fosse possibile (…), la revoca all’esercizio dell’impianto in tecnica DVB-T. Quanto alle interferenze indotte da impianti RAI acquisiti da privati, sulla base del principio giuridico “Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet” (…), a RAI potranno essere opposte le identiche eccezioni proponibili al proprio dante causa privato, non potendo essa – in tal caso – godere del favor legis conseguente al ruolo di concessionaria pubblica. Nel merito invece delle classiche diatribe interferenziali esistenti in Modulazione di Frequenza tra impianti RAI non acquisiti a titolo derivativo ma originario ed impianti privati, l’evoluzione della vicenda ha suggerito alla scrivente un nuovo aggiornamento delle precedenti relazioni illustrativi, la quale potrebbe essere spunto di riflessioni ed argomentazioni di natura giuridica nell’interazione con gli organi ministeriali. Anzitutto, si richiama il contenuto della circolare della D.G.S.C.E.R. del giugno 2005 sulla trattazione delle problematiche interferenziali tra RAI e privati, di cui si riporta il contenuto (grassetto e sottolineature nostre). “Si è constatato di recente un aumento delle situazioni interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora che provocano su tutto il territorio nazionale un cospicuo contenzioso tra emittenti, ed in particolare tra emittenti locali e la R.A.I. A seguito delle pressanti richieste delle Associazioni più rappresentative dell’emittenza privata si è tenuta presso questo Ministero, con la partecipazione della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e della Direzione Generale per la pianificazione e gestione dello spettro radio, una riunione con le Associazioni e la R.A.I., intesa a portare su un tavolo di lavoro a livello centrale le problematiche di tipo generale presenti sul territorio, al fine di individuare alcune linee guida da fornire a codesti Ispettorati Territoriali competenti ad adottare i provvedimenti necessari per risolvere le situazioni interferenziali. Tenendo conto di quanto emerso nel citato incontro e del parere degli organi di indirizzo politico, sono state elaborate, d’intesa tra le due Direzioni Generali di cui sopra, le seguenti “linee guida” che codesti Ispettorati Territoriali potranno seguire per la trattazione delle pratiche che coinvolgono problematiche di incompatibilità tra emittenti radiofoniche private e R.A.I.
1. In via preliminare occorre effettuare un esame “storico” della situazione interferenziale, al fine di accertare se vi sia una continuità nel tempo di segnalazioni di interferenze oppure si tratti di una situazione lamentata solo di recente. In quest’ultimo caso, occorre accertare la ragione che ha determinato tali segnalazioni (modifica degli impianti di una delle due parti, mancato rispetto di accordi pregressi e simili). All’esito di detta indagine si potranno valutare le azioni da intraprendere, rappresentando la situazione, qualora ritenuto necessario, alle citate Direzioni Generali.
2. Occorre nel contempo verificare che le emissioni degli impianti RAI interferiti siano le uniche ricevibili nelle aree interessate, e quindi condizionare le azioni di tutela dell’interferito alla circostanza che il “servizio” sia comunque assicurato, eventualmente con altro impianto che irradi la stessa programmazione, sulla stessa area di servizio interferita, con grado di qualità buona. Ovviamente tale concetto va esteso anche all’emittente interferente, nel senso che se la stessa ha altri impianti alternativi che effettuano servizio sulla medesima area, i danni risultanti da un ridimensionamento delle caratteristiche tecniche potrebbero non essere rilevanti sul servizio offerto. In sostanza potrebbe essere applicato il concetto di “tutela del servizio” al posto di “tutela del singolo impianto”.
3. Nella definizione della soluzione, l’obiettivo da conseguire è quello di garantire la fruibilità del servizio interferito cercando, ove possibile, di permettere al servizio interferente di raggiungere un grado di qualità ad un livello minimo, tenendo conto di quanto indicato al punto precedente circa eventuali emissioni della stessa emittente interferente ricevibili con buona qualità sulla stessa area di copertura.
4. Le misurazioni in contraddittorio debbono essere svolte effettuando le misure in un numero di punti tali, per localizzazione e quantità, da caratterizzare l’area di servizio interferita. Naturalmente, le misure in contraddittorio dovranno essere eseguite in tempi ragionevoli e non costituire un tentativo, ad opera delle parti, di ritardare la definizione della pratica.
5. Le problematiche di particolare complessità, soprattutto se relative a modifiche che interessano gli impianti RAI, in funzione del servizio pubblico erogato, potranno essere portate, a giudizio del Direttore dell’Ispettorato Territoriale, all’attenzione degli organi centrali, dopo essere state adeguatamente approfondite in sede periferica in appositi tavoli di trattativa.
Eventuali decisioni di sospendere procedimenti in corso, solo nel caso di interferenze “storiche”, potranno essere concordate in sede di attivazione del tavolo congiunto presso codesti Ispettorati, solo in presenza di accertati fatti nuovi, anche in riferimento agli elementi di novità introdotti dalla presente circolare, e devono essere previsti tempi estremamente ristretti per giungere alla definizione delle problematiche, in assenza della quale si dovrà provvedere a dar corso alle azioni sospese”.
Sulla questione, la prima riflessione che proponiamo, attiene alla legittimazione di RAIWAY (…) ad agire sia in sede giudiziale che amministrativa. Nel merito, ricordiamo che (… segue per assistiti Consultmedia…)