Interferenze FM, TAR Lazio: contemperare esigenze RAI/privati e valutare preuso

L’annosa questione delle procedure connesse alla risoluzione (o riduzione) delle problematiche interferenziali in modulazione di frequenza tra la concessionaria pubblica e le emittenti private, si è arricchita di un nuovo contributo giurisprudenziale costituito da una sentenza di fine 2014 del TAR Lazio.

Nel merito, Rai Way aveva chiesto ai giudici amministrativi laziali l’annullamento, previa sospensione, di un provvedimento con il quale un Ispettorato Territoriale del Dipartimento per le Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento a diverse istanze e facendo seguito ad una autorizzazione provvisoria del 2013, “effettuati ulteriori controlli e verifiche tecniche dopo svariate campagne di misurazione, autorizzava in via definitiva” le modifiche proposte da un’emittente privata, consistenti in una riduzione della potenza dell’impianto da questa esercito da 1500 W (censito) a 500 W e in una variazione della frequenza (di 50 KHz) e del layout impiantistico, “al fine di garantire un buon livello di compatibilizzazione con i segnali RAI e precisando che l’autorizzazione in questione era attinente al solo aspetto radioelettrico di competenza del M.I.S.E., fermo restando l’onere per l’emittente interessata di ottemperare alle diverse norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, del lavoro, di tutela della salute pubblica ed altre”. Rai Way, evidenziava nel ricorso di aver segnalato già dal 1991, nei confronti della (all’epoca) dante causa dell’emittente privata, “varie interferenze sulla frequenza oggetto del contenzioso, che nel corso degli anni tali interferenze persistevano, nonostante un ordine di riduzione di potenza (da 1500w a 500w) già nel 2004 e nuove campagne di verifiche nel 2011, e che ulteriori proposte tese solo a migliorare ma non a eliminare tale interferenza erano state riscontrate negativamente dalla stessa Rai Way spa, che aveva interloquito sul punto con il M.I.S.E.”. Premesso ciò, in punto di diritto, la ricorrente sosteneva che il segnale dell’emittente in questione continuava ad arrecare gravi interferenze “in loco” a quello della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonostante i vari tentativi di renderlo compatibile. A riguardo, secondo Rai Way, la normativa vigente, di cui al d.lgs. n. 177/05, al d.lgs. n. 259/03 e alla l. n. 112/04, sarebbe stata chiara invece nel prevedere che i soggetti svolgenti attività di radiodiffusione dovevano assicurare un uso efficiente delle frequenze assegnate e non provocare interferenze con le altre emissioni lecite, evitando di arrecare disturbi. La “voluntas legis” sarebbe stata pertanto limpida nell’intenzione di impedire il verificarsi di situazioni idonee a creare disturbi o interferenze tra emittenti radiotelevisive, con conseguente illiceità dei segnali che invece tali disturbi e interferenze arrecavano, come nel caso dell’emittente privata attenzionata, secondo le molteplici segnalazioni nel tempo che la stessa Rai Way aveva indirizzato all’Amministrazione competente, anche al fine di tutelare l’interesse pubblico della concessionaria RAI a garantire il diritto all’informazione. antenne%20breda - Interferenze FM, TAR Lazio: contemperare esigenze RAI/privati e valutare preusoNe conseguiva che, ad avviso di Rai Way, l’Amministrazione non aveva dato corretta esecuzione alle norme invocate. Si costituivano in giudizio il M.I.S.E. e (quale controinteressata) l’emittente privata, chiedendo la reiezione del ricorso, secondo tesi illustrate in specifiche memorie per la camera di consiglio. In particolare la controinteressata evidenziava che la ricorrente aveva prestato acquiescenza alla precedente autorizzazione provvisoria del 2013, mai impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atto presupposto. Il TAR adito, preliminarmente, non rilevava l’inammissibilità del ricorso per prestata acquiescenza all’autorizzazione del 2013, “in quanto la medesima era stata rilasciata a mero titolo provvisorio e sperimentale per un periodo di 120 giorni e salve ulteriori verifiche tecniche, solo all’esito del quale sarebbe stata rilasciata l’autorizzazione definitiva, come poi avvenuto”. Era evidente, per i giudici, quindi, che “la concreta e definitiva lesione – nel senso lamentato dalla ricorrente e salvo quanto sarà illustrato in seguito – è avvenuta solo con il rilascio dell’autorizzazione definitiva, potendo nelle more l’Amministrazione ben verificare eventuali inadempienze da parte della Radio (…) idonee a concludere il procedimento in senso favorevole alla Rai Way spa”. Passando all’esame della questione di merito, il Collegio riteneva che il ricorso non potesse trovare accoglimento in relazione al materiale probatorio fornito dalla ricorrente. Si evidenziava, infatti, che in base al nuovo codice del processo amministrativo il ricorrente ha un onere probatorio pieno in ordine ai fatti dimostrabili mediante fonti di prova che sono nella sua disponibilità, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva dimostrato di vantare una posizione soggettiva idonea a sostenere la tutela richiesta in quanto non risultava allegato alcun elemento che attestasse in maniera oggettiva e inconfutabile che i suoi impianti erano presenti “in loco” anteriormente alla data in cui risultava legittimamente attivato l’impianto della controinteressata, come anche osservato da quest’ultima nei suoi scritti difensivi. La normativa richiamata dalla Rai Way spa, infatti, operava in senso generale con la previsione, sostanziale, per la quale “le trasmissioni delle emittenti radiotelevisive non devono comunque arrecare disturbi e/o causare interferenze nei confronti di altre provenienti da emittenti regolarmente assentite ma tale statuizione deve essere collocata nel contesto di riferimento, laddove – ovviamente – prevale comunque la posizione dell’emittente regolarmente autorizzata a trasmettere per prima, non rinvenendosi alcuna normativa che privilegi in senso assoluto la posizione della concessionaria per il servizio radiotelevisivo pubblico, nel senso che questa, in qualunque momento, possa entrare nello spettro di trasmissione e lamentare interferenze specifiche su frequenze preesistenti”. In tal senso – secondo i giudici amministrativi – il compito dell’Amministrazione “è proprio quello emerso dalla struttura del provvedimento impugnato e dalla lunga e complessa fase istruttoria, orientato a individuare una soluzione ragionevole in grado di contemperare le rispettive esigenze tra l’emittente preesistente e la concessionaria del servizio pubblico a raggiungere il numero più elevato di recettori. Per tale aspetto lo spostamento di frequenza imposto e la contestuale riduzione di potenza appaiono soluzioni tecniche non illogiche o irrazionali al fine di contemperare le opposte esigenze, tenendo anche conto – come osservato dalla controinteressata e non smentito dalla ricorrente con dati tecnici – che le trasmissioni RAI in zona sono ricevibili anche in emissione alternativa nella stessa modulazione di frequenza-FM (…) o in modulazione di ampiezza (AM) ovvero in c.d. “streaming”. Ciò non sta a significare, come correttamente osservato dalla ricorrente nella sua memoria di replica, che la circostanza di trasmettere in diverse modalità e frequenza possa legittimare disturbi e interferenze su una determinata area ma sta ad evidenziare che l’Amministrazione ha contemperato le esigenze delle due emittenze anche tenendo conto della situazione di fatto sul territorio (…)”. In relazione proprio a tale situazione di fatto, nel caso di specie, risultava in atti la nota del M.I.S.E. del 17/04/2009 (indirizzata ad altro Ispettorato Territoriale) in cui, in senso generale e con affermazioni applicabili anche alla regione di specie, è precisato che anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 223/90 l’esercizio degli impianti radiofonici da parte di soggetti autorizzati non discendeva da un preventiva attività pianificatoria, per cui tra gli impianti era normalmente presente un certo grado di interferenzialità e il mancato rispetto dei rapporti di protezione previsti dalle norme ITU-R non provava alcun esercizio difforme degli impianti. Così pure risultava specificato dal M.I.S.E. che le emittenti private avevano avuto ulteriore legittimazione all’esercizio degli impianti ai sensi dell’art. 32 della legge 223/1990 e, per quel che riguardava la controinteressata, risultava altresì il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 2 bis e 2 ter, l. n. 66 del 2001. antenne%20radio tv%20a%20picco%20Monte%20Brione%20Riva%20del%20Garda%20TN - Interferenze FM, TAR Lazio: contemperare esigenze RAI/privati e valutare preusoA questo proposito, il Collegio osservava che la nota prot. DCSR/Segr/7/CG del 08/04/1988 depositata in giudizio, in realtà comunicava l’approvazione delle caratteristiche tecniche degli impianti riportati in allegato, ai sensi dell’art. 10, punto 3, lett. c) della Convenzione Ministero (allora Poste e Telegrafi) di cui al d.p.r. n 10/08/1981 n. 521, tra i quali era richiamato quello interessato dalle presunte incompatibilità e.m., ma specificava anche che l’approvazione in questione era connessa con la verifica, anche sperimentale, di quanto asserito “da codesta Società” in merito al 3° comma dell’art. 12 della Convenzione, in quanto “…potrebbero manifestarsi interferenze non prevedibili in fase di valutazione tecnica”. Ricordava il TAR in merito che l’art. 12, comma 3, cit. disponeva: “Sino all’approvazione dei piani di cui al primo comma del presente articolo, lo sviluppo delle reti indicato nella presente convenzione avviene in base alle direttive impartite dall’amministrazione, sentito il consiglio superiore tecnico, e le assegnazioni delle frequenze di funzionamento degli impianti vengono definite, con la osservanza dei criteri direttivi indicati nel citato primo comma, in sede di approvazione dei piani tecnici particolari, verificando anche che le estensioni delle reti di cui ai punti 2) e 3) dell’art. 10 non pregiudichino l’obiettivo di assicurare lo spazio che la radiodiffusione privata, censita in base al decreto ministeriale 18 novembre 1980, effettivamente utilizzava alla data del 10 febbraio 1981 sui canali disponibili per la radiodiffusione.”. Lo stesso M.I.S.E., con la nota del 2004 indirizzata alla controinteressata e all’Ispettorato territoriale competente, precisava in senso generale che gli impianti della concessionaria pubblica erano stati oggetto di recepimento nella convenzione Stato-RAI (Allegato B al d.p.r. n. 367/88), che le caratteristiche tecniche dell’impianto RAI in questione risultavano le medesime di quelle presenti nei successivi contratti di servizio, che l’art. 14 della convenzione in questione del 1988 comunque prevedeva un criterio di equilibrio tra le reti della concessionaria e le emittenti private autorizzate alla prosecuzione dell’attività con gli impianti in funzione alla data del 01/10/1984, che le emittenti private avevano avuto ulteriore legittimazione all’esercizio degli impianti ai sensi dell’art. 32 della l. n. 223/90 e che la questione delle lamentate interferenze meritava un ulteriore approfondimento da parte dell’Ispettorato competente, valutando anche i dati storici degli impianti coinvolti onde pervenire ad una “…situazione di compatibilizzazione che consenta il dovuto servizio all’impianto RAI, tenendo comunque conto della storicità dell’impianto dell’emittente privata”. Tale impostazione risultava – secondo i giudici – coerentemente seguita nel tempo dall’Amministrazione, che aveva cercato di contemperare le esigenze del servizio pubblico con la storicità dell’emittente privata, confermata da quanto dedotto nelle sue difese dal Ministero intimato, secondo cui la stazione privata era regolarmente autorizzata alla trasmissione radiofonica già prima dell’emittente RAI, sulla frequenza oggetto dell’incompatibilità. antenne%20radiotelevisive%20Bric%20Montalbano - Interferenze FM, TAR Lazio: contemperare esigenze RAI/privati e valutare preusoD’altro canto, l’Amministrazione era in possesso di tutti i dati per verificare la storicità dell’emittente privata e quella della concessionaria del servizio pubblico, per cui, se aveva ritenuto di addivenire ad una soluzione di “compatibilizzazione” dei segnali era evidente che avesse riscontrato una posizione legittimante a favore della controinteressata, disponendo altrimenti di tutti gli strumenti per dare luogo ad autotutela dei provvedimenti autorizzativi. In sostanza, in assenza di documentata certezza sulla storicità anteriore delle trasmissioni RAI rispetto a quella della controinteressata, la Rai Way spa non poteva ritenere che l’Amministrazione dovesse provvedere ad eliminare le interferenze del tutto, adottando anche i relativi provvedimenti sulle autorizzazioni già rilasciate. La documentazione depositata in atti dalla ricorrente, specificava che il Tribunale amministrativo, “si concentra essenzialmente sulla reiterata lamentela delle interferenze e sulla complessa procedura di verifica e controllo dell’Amministrazione ma non prova che l’emittente RAI trasmette da periodo anteriore a quello della controinteressata sulla frequenza in questione”, tenendo anche conto della circostanza per la quale  risultava che la società privata aveva acquisito l’impianto da un soggetto che aveva effettuato i censimenti del 1985 e del 1990, con la conseguenza che l’impianto in questione era stato posto in esercizio anteriormente al 1988, data di approvazione della convenzione Stato-Rai nel cui allegato figurava l’impianto RAI interferito, come sopra osservato. Alla luce di quanto dedotto, i giudici concludevano per il non accoglimento del ricorso con la sentenza qui disaminata che, con ogni probabilità, sarà impugnata al Consiglio di Stato il quale potrà accordare ragione al ragionamento dei giudici di primo grado (consolidando un interessante orientamento a favore della contemperanza degli interessi tra RAI e privati) oppure correggerlo. (M.L. per NL)
 

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