Tutela a tutto campo degli interessi legittimi. Il risarcimento può essere accordato al cittadino dal giudice amministrativo senza che questo abbia precedentemente annullato l’atto (illegittimo) della pubblica amministrazione che ha compromesso l’interesse del privato.
È questo il nuovo principio affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008, hanno messo in ginocchio alcune dinamiche della pregiudizialità amministrativa.
Il primo paletto fissato è quello per cui il principio è valido solo in presenza di un atto amministrativo illegittimo. È necessario che la P.a. abbia “sacrificato l’interesse di un cittadino” con un’attività illegittima e non quando non lo abbia, più semplicemente, “realizzato”.
Fatta questa premessa il Massimo consesso di Piazza Cavour, in quarantacinque pagine di motivazioni, ha rivisto vecchi orientamenti rimeditando la soluzione.
In fondo alla lunga e complessa decisione i giudici hanno affermato due importanti affermazioni. La prima, forse quello giuridicamente più rilevante, è quella secondo cui “la parte, titolare di una situazione di interesse legittimo, se pretende che questa sia sacrificata da un esercizio illegittimo della funzione amministrativa, ha diritto di scegliere tra fare ricorso alla tutela risarcitoria anziché a quella demolitoria e che tra i presupposti di tale forma di tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo non è quello che l’atto in cui la funzione si è concretata sia stato previamente annullato in sede giurisdizionale o amministrativa”. E poi la seconda che è solo una conseguenza: “proposta la giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di legge di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attine nti la giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento”.
Debora Alberici