Scopo del provvedimento è di contemperare le necessità investigative, le esigenze di informazione relative a vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini alla tutela della propria riservatezza. Poiché la maggior parte delle intercettazioni è attuata nell’ambito di indagini di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, lo strumento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali appare indispensabile sotto il profilo delle necessità investigative, per accertare e reprimere i reati di maggiore gravità, come quelli concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Il Disegno di legge, tuttavia, si propone di rendere più tassativo l’obbligo di motivare il decreto di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, disciplinando più dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione, ed istituendo un funzionario responsabile delle intercettazioni, (nominato dal Procuratore della Repubblica), che periodicamente comunichi l’elenco delle
intercettazioni che superano la durata di tre mesi al capo dell’ufficio, così da consentire a questi di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua funzione. Riguardo alla tutela della riservatezza il disegno di legge prevede che le operazioni di intercettazione avvengano presso Centri di intercettazione istituiti su base distrettuale, e che le operazioni di ascolto avvengano presso le competenti Procure della Repubblica o, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
Le conversazioni intercettate, che, attraverso una progressiva “scrematura” ad opera prima del pubblico ministero e poi del GIP, siano giudicate irrilevanti ai fini delle indagini, saranno coperte da segreto e (custodite in apposito registro riservato) non devono avere ingresso fra gli atti conoscibili.
In tema di pubblicità degli atti di indagine, e delle intercettazioni telefoniche in particolare, il disegno di legge garantisce il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa ad informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini o in una indebita divulgazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale. È infine prevista una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati in violazione del codice della privacy e di quelli deontologici, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione dei dati personali.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/intercettazioni/index.html