Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 18.03.2008 n° 1159. Inquinamento elettromagnetico – associazioni – legittimazione attiva – sussistenza – legislazione concorrente – sussistenza – precisazioni.
Sussiste la legittimazione degli organismi associativi ad impugnare (ovvero a contestare in veste di interveniente) atti amministrativi generali, anche a contenuto normativo, ritenuti illegittimi e lesivi degli interessi sostanziali degli associati, in attuazione delle specifiche finalità statutarie di tali organismi. In alcuni casi (come quelli delle associazioni di protezione ambientale) gli organismi in parola, peraltro, proprio ai detti fini di tutela, formano oggetto anche di specifico riconoscimento dell’autorità pubblica. Prevalgono le norme statali recanti “standard” di protezione dall’inquinamento elettromagnetico rispetto a quelle regionali, con la fissazione delle soglie di esposizione ammissibili, trattandosi di materia di esclusiva pertinenza statale, disciplinata in vista del “preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee” nei confronti della quale non possono prevalere altri particolari esigenze attinenti, tra l’altro, alla materia del governo del territorio. 1- Nello stesso senso, Consiglio di Stato 5673/2007. 2- In materia di inquinamento elettromagnetico sul fronte penale: Cassazione penale 559/2008. 3- In materia di giurisdizione con riferimento al diritto alla salute collegato all’inquinamento elettromagnetico: Cassazione Civile SS.UU. 6218/2006. (M.P. per NL)