La sentenza del Tribunale Roma Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale (del 5 giugno 2013) offre lo spunto per riprendere un confronto ricostruttivo in relazione al potenziale conflitto tra i diritti in esclusiva di singole emittenti ed il diritto all’informazione, due principî fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Recentemente, su questa rivista, si è dato evidenza dell’evoluzione comunitaria in materia di responsabilità dei provider per accesso ai siti che violano il diritto d’autore (); ma, da una più attenta disamina delle norme interne e della casistica giudiziaria che si va formando, ci si accorge che l’Italia è già pronta per affrontare in modo idoneo e deciso le vicende di tale natura. La controversia che esaminiamo trae origine dall’iniziativa di una testata giornalistica -accessibile su internet- di pubblicare, nell’imminenza dello svolgimento di diverse partite della Serie A di calcio, testi informativi in cui si preannunciava lo svolgimento di eventi calcistici, comunicando che – sebbene gli stessi venivano trasmessi a pagamento su alcuni canali televisivi (debitamente indicati) – "in alternativa” si aveva l’opportunità di beneficiare di taluni streaming disponibili on line che consentivano ugualmente la visione delle gare. Avverso tale iniziativa editoriale è insorta la società titolare in via esclusiva dei diritti di trasmissione in diretta, a pagamento, su piattaforma digitale terrestre, degli eventi calcistici in questione (oltre che dei diritti di privativa sui marchi denominativi e figurativi caratterizzanti le trasmissioni sportive), lamentando che i siti “alternativi” forniti dalla testata giornalista convenuta (che ritrasmettevano le partite) non avevano acquisto legalmente i diritti delle gare. Per queste ragioni, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 156, l.n. 633/41, la società ricorrente ha chiesto al tribunale di voler inibire alla testata giornalistica convenuta la futura pubblicatone di qualsiasi informazione che potesse concorrere ad agevolare la lesione dei diritti vantati, nonché la fissazione di una penale per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del provvedimento medesimo; e pubblicazione del dispositivo del provvedimento su quotidiani. La società convenuta si è difesa assumendo che sui siti indicati non risultava possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite; e chiedeva, comunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato ed evidenziando, tra le altre circostanze, che i testi informativi non riportavano né i nomi dei siti in contestazione, né tantomeno i link ai siti medesimi; concludendo per la legittimità della propria attività poiché, oltre ad essere tutelata dal diritto di cronaca ed informazione, non arrecava alcun contributo causale alla violazione dei diritti vantati dalla società ricorrente. Il tribunale all’esito dell’istruttoria, ha verificato che la proposizione dei siti (alternativi ai canali titolati) risultava essere evidenziata con colore diverso, e presentava un collegamento ipertestuale ad un articolo pubblicato sul medesimo sito dal titolo "I siti dove vedere le partite in streaming", in cui si dava con precisione e puntualità dell’esistenza in internet di siti che consentivano di vedere gratis in streaming gli eventi sportivi di maggiore interesse. I giudici hanno ricordato preliminarmente che la riproduzione non autorizzata delle riprese filmiche degli eventi sportivi -dei quali la ricorrente era licenziataria dei relativi diritti audiovisivi- costituisce un comportamento lesivo del diritto d’autore (avente ad oggetto le opere risultanti dall’attività dell’operatore televisivo il quale crea un video finale), in virtù dell’estensione di tutela operata dall’art. 78 quater L. n. 633/41, come modificato dall’art. 28 del d.lgs. n. 9/07, anche ai diritti audiovisivi sportivi, di cui sono contitolari l’organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi), in virtù della disciplina prevista dalla legge sulla protezione del diritto d’autore, in quanto compatibile. E, rilevando l’indubbia illiceità delle condotte di coloro che riproducono indebitamente le riprese filmiche prodotte dalla società ricorrente, ha accertato la consapevolezza della società editoriale resistente della natura illecita dell’attività svolta dai siti di live streaming, considerandola come un significativo contributo agevolatore alla realizzazione dell’illecito da parte dei terzi. Pertanto, ritenuta fondata la domanda cautelare, il Tribunale ha accolto il ricorso e, per l’effetto ha inibito alla testata giornalistica convenuta di fornire, in qualsiasi modo e con qualunque mezzo, espresse indicazioni sulla denominazione e la raggiungibilità dei portali telematici che, direttamente o indirettamente, consentono di accedere illegalmente ai prodotti audiovisivi aventi per oggetto gli eventi calcistici in questione; ha fissato un termine per l’ottemperanza a tali ordini ed una non inferiore ad euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza del provvedimento, nonché euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento medesimo. Ha, infine, disposto la pubblicazione del dispositivo del provvedimento a caratteri doppi del normale, nella home-page del portale della testa giornalistica convenuta e nelle Edizioni cartacee e on-line di due importanti quotidiani nazionali; oltre alla refusione delle spese processuali. Il Tribunale di Roma, dunque, non ha fatto altro che applicare rigorosamente l’art. 156 della Legge sul Diritto d’Autore: “Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”. Non soltanto l’autore della violazione è sanzionato, ma anche chi ne favorisce la consumazione; la norma è chiara: “sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione”. (I.M. per NL)