In un periodo in cui si sente sempre più parlare di fake news è importante sottolineare come ciascun internauta e, a maggior ragione, chi si occupa per professione di diffondere informazioni sia sempre tenuto ad attivarsi al fine di verificare e approfondire la veridicità di un fatto che si intende divulgare.
A tal proposito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione pronunciata dalla Corte d’Appello di Trento nei confronti di un giornalista che, riprendendo una notizia da un blog, aveva diffuso – in un proprio libro del 2008 – notizie false circa un tentato omicidio.
Come riportato dal quotidiano Italia Oggi, il giornalista si era difeso sostenendo che nel caso in questione “’aveva fatto gioco’ la circostanza della pregressa pubblicazione della notizia, […] poi riportata da più siti e blog”. La Suprema Corte ha così commentato: “l’imputato si accontentò di quel che ’aveva fatto gioco’ e che, a prescindere da come egli fosse aduso regolarsi, non poteva comunque intendersi sufficiente per fondare un suo ragionevole affidamento sulla rispondenza al vero della notizia”.
I giudici della Cassazione hanno quindi sottolineato che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l’affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un’altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l’agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale”. (G.C. per NL)