Con sentenza dello scorso 16 luglio (n. 35511), la Cassazione ha stabilito la non applicabilità al direttore responsabile di una testata telematica dell’art. 57 c.p., che punisce l’omesso controllo di pubblicazioni che comportino la commissione di reati.
La Suprema Corte, con una sentenza che sta facendo molto discutere in dottrina (trovando la più parte dei giuristi convinti che l’orientamento potrebbe cambiare), ha motivato la propria decisione affermando che la sopra citata disposizione “si riferisce specificamente alla informazione diffusa tramite la carta stampata” e sostenendo la “non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato”. La vicenda sottoposta a giudizio ha avuto come protagonista il direttore della testata “Merate online”, nella quale era stata pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell’ex ministro della giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/09/2009, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato il non luogo a procedere a carico dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 57 c.p. Il difensore del direttore ha deciso di ricorrere per cassazione ai fini dell’annullamento “senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato dalla legge”. La Cassazione, nell’accogliere le tesi dell’imputato, ha evidenziato appunto che il reato di omesso controllo ex art 57 c.p. non è previsto da chi non sia direttore di un giornale cartaceo ed ha motivato l’impossibilità di assimilare il prodotto pubblicato su internet al concetto di stampato. A giudizio della Corte “perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (…) occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius)”. Se è vero che “le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati”, cioè non hanno “veste di riproduzione tipografica”, caratteristica questa delle comunicazioni diffuse sulla carta stampata. Né va trascurata, a giudizio della Corte, la difficoltà di verificare i contenuti di una testata telematica alla luce della “c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano)”, che “renderebbe, probabilmente, vano – o comunque estremamente gravoso – il compito di controllo del direttore di un giornale on line”. Il Giudice Supremo ha fatto altresì notare come siano state presentate “più proposte di legge per estendere la portata dell’art 57 cp anche al direttore di un giornale telematico”, circostanza che costituirebbe una riprova dell’assenza odierna della previsione di una tale responsabilità. E’ rilevante poi, evidenzia la Corte, che il legislatore sia intervenuto in materia anche abbastanza recentemente (Legge n. 62/2001 e D.L.vo n. 70/2003) senza tuttavia “minimamente innovare sul punto”. La Cassazione ha anche avvicinato, quanto alla non applicabilità dell’art. 57 c.p., la figura del direttore responsabile del periodico telematico a quella dei coordinatori dei blog e dei forum nonché agli access provider, ai service provider ed agli hosting provider, quest’ultimi non ritenuti responsabili dei reati commessi in rete, ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo n. 70/2003 a meno che non siano al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato. (D.A. per NL)