In arrivo dalla Corte dei conti Lombardia le “linee guida” sulla disciplina dell’articolo 7 (comma 6) del dlgs 165/2001 così come riscritto dalla Finanziaria per il 2008

Uffici stampa pubblici e giornalisti: la circolare diramata dal ministro Nicolais non impegna, secondo la Cassazione, nemmeno il Dicastero che l’ha emanata


Una nota (21 gennaio 2008) dello stesso ministro è molto rigida sul ricorso “ad elevate competenze”

Nota di Franco Abruzzo

Roma, 11 marzo 2008. Secondo l’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 29/1963 (oggi 165/2001) così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008), “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Il requisito del “particolare e comprovata specializzazione universitaria” per il conferimento di incarichi di collaborazione nella P.A.- secondo quanto si legge nel parere Uppa (Dipartimento della Funzione pubblica) 21 gennaio 2008 n. 3407 – “pone l’accento sulla necessità di ricorrere ad elevate competenze”.

Si legge nel parere (in http://guidaalbilancio.blogspot.com/2008/01/parere-uppa-dip-funzione-pubblica-21.html) della Funzione pubblica: “Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità si osserva come l’utilizzo dell’espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente (laurea quadriennale ex articolo 13, comma 7, del dm 270/2004). Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all’esperienza ed alla particolarità della competenza, così come la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, porta a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale requisito, coordinato con il presupposto dell’assenza di competenze analoghe all’interno dell’amministrazione, depone per una impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti. Appare, inoltre, opportuno chiarire che la modifica dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, operata dalla legge finanziaria per l’anno 2008 all’articolo 3, comma 79, non riguarda i rapporti di lavoro autonomo. Infatti le modifiche apportate all’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 già dal decreto legge n. 233 del 2006 e quelle apportate all’articolo 36 citato sono finalizzate a ricondurre l’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili. Ciò comporta che il limite temporale individuato dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l’anno 2008, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomi e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato”.

Ieri il ministro della Funzione pubblica, Luigi Nicolais, ha diramato la circolare 2/2008 sull’argomento dell’articolo 7 (comma 6), utilizzato in passato per inquadrare anche giornalisti laureati (i capi degli uffici stampa pubblici) e non laureati (i redattori degli uffici stampa pubblici). La Fnsi ha diramato, con l’aiuto dell’Ansa, un comunicato stampa trionfalistico quanto sbagliato, frutto di una lettura affrettata della circolare (in http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf/Circolare_CoCoCo_10.03.08.pdf). Si legge nel comunicato: “«Una notizia positiva sul fronte degli uffici stampa pubblici arriva direttamente alla Fnsi dal ministero della Funzione pubblica». Lo annuncia in una nota la stessa Federazione della stampa, spiegando che «per i giornalisti impegnati professionalmente nella pubblica amministrazione con collaborazioni occasionali e coordinate e continuative non c’è bisogno della ‘particolare e comprovata specializzazione universitarià così come era previsto, invece, nella legge finanziaria 2008». «Una circolare del ministero della Funzione Pubblica ha, infatti, chiarito – spiega il sindacato dei giornalisti – che l’interpretazione autentica della norma, esattamente come era stata anticipata dalla Fnsi nella richiesta di chiarimento al ministro Nicolais, deve fare riferimento obbligatoriamente all’articolo 9 della legge 150/2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa pubblici. Un chiarimento importante, del ministro e del suo dicastero, che consegna un pò di serenità a quei tanti colleghi che in queste settimane hanno temuto di perdere quelle collaborazioni con l’amministrazione pubblica fondamentali per il loro lavoro, il loro reddito e per il buon andamento dell’immagine degli enti»”. La Fnsi compie un errore giuridico fondamentale: la legge finanziaria vale per i contratti stipulati e stipulandi dal 1° gennaio 2008 in poi: una legge non dispone mai per il passato. Chi è stato assunto in passato senza laurea specialistica o quadriennale può stare tranquillo. Da oggi in avanti la musica cambia. Il Governo Prodi e il Parlamento hanno stretto i freni come scrive nella stessa circolare il ministro Nicolais: “La legge finanziaria per l’anno 2008 è intervenuta con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni (Stato, Regioni, Province, Comuni, Ordini professionali, etc), consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi occasionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata”. Scrive ancora Nicolais: “Si ritiene, inoltre opportuno richiamare l’attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l’articolo 9 della legge 150/2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa”. Dice l’articolo 9 della legge 150/2000:

“Art. 9 – Uffici stampa

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

L’articolo 9 della legge 150/200 afferma che gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti anche “estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (oggi dlgs 165/2001)”. Il regolamento è il dpr n. 422/2001. Ma il regolamento non può limitare la sfera di azione di una legge successiva (una legge finanziaria!) alla quale è, comunque, gerarchicamente subordinato. La legge in sostanza ha corretto il dpr 422/2001 richiedendo, per il futuro, la laurea magistrale anche per i redattori degli uffici stampa pubblici (e non solo per i capi).

La Fnsi dovrebbe leggere una sentenza della Cassazione sul valore delle circolari ministeriali. La sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione (n. 23031 del 2 novembre 2007) esprime il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione (in: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1487 e in: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1506). Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo rivestire alcuna efficacia normativa esterna, non può contenere disposizioni derogative di norme di legge né può essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La legge resta l’unica fonte di riferimento. La circolare esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante addirittura per la stessa autorità che l’ha emanata e per il contribuente/cittadino. Conseguentemente tutti i giornalisti utilizzati dal 1° gennaio 2008 in poi negli uffici stampa pubblici devono possedere la laurea specialistica o quadriennale.

Frattanto la Corte dei conti della Lombardia ha annunciato (Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2008) la stesura di “linee guida” sulla disciplina dell’articolo 7 (comma 6) del dlgs 165/2001 così come riscritto dalla Finanziaria per il 2008. Le sentenze chiariranno i dubbi, che, comunque, riguardano le collaborazioni per la cui esecuzione non è necessario avere conseguito una laurea (Nicola Tommasi in “Il Sole 24 Ore” del 10 marzo 2008). La Corte dei Conti in sede di controllo (delibera 6/2005) ritene “che non rientrino tra le consulenze le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi”. “Sarebbe paradossale che per evitare incarichi di lavoro autonomo – si legge nel “Sole 24 Ore” – l’ente pubblico sia costretto ad affidare a persone giuridiche, con costi più elevati, lo stesso servizio che può essere svolto occasionalmente da una persona fisica”.

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