Molte aziende editoriali, radiotelevisive e delle tlc, possedendone i requisiti, stanno usufruendo delle opportunità offerte dalla L. 208/2015 relativamente alle rivalutazioni dei beni d’impresa (asset impiantistici di radiodiffusione, diritti d’uso DTT, autorizzazioni per fornitori SMAV DTT con associate attribuzioni LCN, marchi d’impresa, torri di trasmissione, siti internet, ecc.) e delle partecipazioni.
L’avvocato Stefano Cionini, partner della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata in questo periodico), specializzata nelle stime di cui sopra, traccia il contenuto del predetto disposto normativo. "A mente dell’art. 1 comma 889, i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 917/1986, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2014", evidenzia il giurista. "La rivalutazione – prosegue Cionini – deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al sopracitato c. 889 dell’art. 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge 208/2015, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Secondo quanto previsto dal c. 891 dell’art. 1, il saldo attivo della rivalutazione puo’ essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%, da versare con le modalita’ indicate al comma 894". "A mente del c. 892 dell’art. 1 – continua il partner Consultmedia – il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e’ stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Il c. 893 dell’art. 1 prevede poi che, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e’ stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 162/2001, nonche’ le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 86/2002, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della L. 311/2004. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della L. 342/2000, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 01/12/2017. Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della L. 342/2000, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/07/2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del d.P.R. 917/1986. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 892 dell’art. 1 della L. 208/2015, e’ vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo’ essere affrancata ai sensi del comma 891 medesima fonte", conclude Stefano Cionini. (E.G. per NL)