Un aiuto indiretto alle imprese in difficoltà può giungere dai rimborsi sui consumi energetici fino a 200.000 Kw/h mensili, dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica tra il 2010 ed il 2012. Non si tratta di pochi soldi, soprattutto per quelle imprese, come le radio e le televisioni, che hanno consumi energetici rilevanti.
Cassazione: richieste legittime
“A seguito delle recenti aperture della Corte Suprema di Cassazione, risulta legittima ed eventualmente proseguibile in sede civile la richiesta di rimborso indirizzata al proprio fornitore luce per l’indebita applicazione, per effetto delle previsioni di cui al D.L. n. 511/1988, convertito con modifiche dalla L. n. 20/1989 e successivamente abrogato dal D.L. n. 16/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 44/2012, ai consumi fino a 200.000 Kw/h mensili, dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica”, spiega l’avvocato Stefano Cionini della law firm MCL Avvocati Associati, che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia.
“La richiesta trova, alla data odierna, limitazione in relazione alla maturata prescrizione decennale sui pagamenti delle fatture per la fornitura di energia elettrica effettuati prima del mese di aprile dell’anno 2010“, continua il legale.
E’ pertanto opportuno procedere a strettissimo giro ad interrompere i termini prescrizionali.
Come fare?
“Occorre effettuare un’apposita richiesta di rimborso al proprio fornitore di energia elettrica attivo nel triennio 2010-2012, facendo particolare attenzione a quanto statuito a margine della problematica di specie anche in sede europea nelle intervenute sentenze della Corte di Giustizia UE”, spiega l’avv. Cionini.
Task force per i rimborsi
E proprio Consultmedia ha, sul tema, organizzato uno specifico service di assistenza per quanto concerne sia la predisposizione della comunicazione da inoltrare al fornitore che sarà interessato dalla richiesta di rimborso, sia per l’iter procedurale che si genererà a seguito della stessa. (E.G. per NL)