Imprese. Conversione in legge del DL Agosto. Confermata la norma sulla Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020. Perché conviene farlo

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Perché conviene procedere alla rivalutazione, ex art. 110 DL 104/2020 convertito con modificazioni nella L. 126/2020, di beni materiali e immateriali e delle partecipazioni in società controllate e collegate.
Il 12/10/2020 è stato convertito in legge (n. 126/2020, GU Serie Generale n.253/2020 – Suppl. Ordinario n. 37), con modifiche, il cosiddetto Decreto Agosto, cioè il Dl n. 104/2020, recante le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
L’articolo 110 del DL Agosto prevede che previo versamento del 3% sul maggior valore attribuito si possa procedere alla rivalutazione di beni materiali e immateriali, nonché di partecipazioni in società controllate e collegate (tra le immobilizzazioni) al 31/12/2019.

La norma introdotta dall’art. 110, D.L. 104/2020 opera sul bilancio 2020, quindi a partire dal 2021.
In definitiva, quindi, gli enti che producono reddito d’impresa possono rivalutare i beni risultanti nel bilancio 2019.

Sintesi della novità

“La novità è che la rivalutazione può essere effettuata sulla singolarità dei beni e non necessariamente per categorie omogenee e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa”, spiega l’avv. Stefano Cionini di Consultmedia, che dal mese di settembre è impegnata nelle perizie di rivalutazione di beni di imprese radiotelevisive.
“Il maggiore valore attribuito ai beni in occasione del processo di rivalutazione può determinare un riconoscimento fiscale, oppure avere una mera rivalutazione civilistica, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% da corrispondere fino a 3 rate annuali (30/06/2021; 30/06/2022; 30/06/2023)”.

Aliquota conveniente

“L’opportunità è particolarmente allettante per le imprese, posta la limitata imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (3%, rispetto alle pregresse tipiche aliquote del 12% e 14%) ma anche la sola valenza civilistica, può riguardare anche singoli beni e non necessariamente tutti i beni di una categoria omogenea e, soprattutto, dà riconoscimento immediato ai plusvalori rivalutati“, sottolinea il legale.

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Poniamo il caso di infrastrutture tecnologiche strumentali all’uso d’impresa (pensiamo a impianti di radiodiffusione): se si rivalutasse un singolo bene per 2.000 euro, l’ente, a fronte di un costo di 60 euro da pagare fino a tre rate da 20 euro l’una nel giugno 2021, 2022, 2023, otterrebbe un risparmio d’imposta del 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%) con un risparmio netto effettivo di 558 euro.

A riguardo degli effetti che la rivalutazione determinerebbe ai fini della deduzione di maggiori quote di ammortamento (in ipotesi di un piano di ammortamento quinquennale del maggior valore attribuito al bene rivalutato) avremmo minori imposte per 111,6 euro (558/5) nei versamenti del 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Il testo della norma sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

L’art. 110, rubricato “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020” prevede che I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

I termini per la rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 1, puo’ essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

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Il saldo attivo

Il saldo attivo della rivalutazione puo’ essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla societa’ di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita’ indicate al comma 6.

Il maggior valore

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo’ essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e’ stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Casi specifici

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e’ stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Imposte in tre rate

Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la
rivalutazione e’ eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Disposizioni ex L. 342/2020 e norme relative

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche’ quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Estensione

Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa’ ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4, e’ vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che puo’ essere affrancata ai sensi del comma 3.

Copertura

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l’anno 2022, 254,3 milioni di euro per l’anno 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell’articolo
114. (M.L. per NL)

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