Risoluzione n. 263/e del 21 settembre 2007 AdE
La rinuncia agli atti del giudizio non è fatto idoneo a incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e, pertanto, i provvedimenti che dichiarano l’estinzione del processo non sono soggetti all’obbligo di registrazione. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate.