Ha natura definitoria della controversia e, pertanto, è soggetta all’Imposta di registro l’ordinanza che, in accoglimento della domanda di manutenzione o reintegrazione nel possesso dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio. Lo stesso trattamento si applica anche all’ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria e condanna il soccombente alle spese. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate.
Qui per leggere la risoluzione 257/E del 20 settembre 2007
Imposta di registro – Provvedimenti cautelari
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’Imposta di registro dei provvedimenti cautelari, con particolare attenzione ai provvedimenti con natura definitoria delle controversie, ossia idonei ad anticipare la decisione di merito.
Qui per leggere la risoluzione 255/ del 14 settembre 2007