L’art. 1 comma 9-bis della L. 214/2011 di conversione, con modificazioni, del D.L. 201/2011 del 6 dicembre, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici ha definito l’annosa querelle riguardante la qualificazione giuridica degli impianti radiotelevisivi compravenduti da operatori abilitati all’esercizio.
All’articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ stato infatti aggiunto il comma 7-bis che statuisce che "La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari". Una novella che pone la parola fine a numerosissimi contenziosi pendenti in sede tributaria e che interpreta in maniera vincolante la norma del T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che disciplina il trasferimento di diffusori radiotelevisivi. (M.L. per NL)