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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis (…) Facendo seguito alle precedenti informative fornite sull’argomento in epigrafe indicato (in SIT Online su www.consultmedia.it), si partecipa a codeste imprese il contenuto di una significativa sentenza del Consiglio di Stato che ha espresso alcune rilevanti massime a riguardo delle problematiche emarginate. La decisione giudiziale è stata assunta dal supremo organo di giustizia amministrativa con sentenza (…) di cui di seguito tracciamo la genesi (…). Il procedimento giudiziario in parola prendeva le mosse da un ricorso proposto al TAR da una società editrice di un’emittente radio destinataria di un’ordinanza dell’I.T. competente territorialmente con la quale era stata disposta la disattivazione di un impianto FM. L’organo giurisdizionale adito respingeva il ricorso, sicché l’emittente adiva in secondo grado il Consiglio di Stato, ribadendo la ritenuta eccezione di incompetenza a provvedere dell’Ispettorato territoriale che aveva disposto la disattivazione dell’impianto, essendo stato ammesso dalla medesima ricorrente il funzionamento non continuo dell’impianto – in contrasto con l’art. 3, comma 1 del decreto di concessione – anche a causa di riscontrate interferenze, la cui cessazione nel periodo successivo sarebbe stata indice di intervenuta inoperatività del diffusore stesso. Più a fondo, la ricorrente si dogliava di come l’organo di giustizia amministrativa di primo grado avesse ritenuto corretto il comportamento dell’I.T. in quanto il provvedimento di disattivazione – proprio perché preceduto da diffida – non si sarebbe posto in contrasto con la normativa in materia di partecipazione al procedimento, né sarebbero sussistite prova di attività dell’impianto dopo una certa data, o comunque dopo la successione nella titolarità dello stesso. L’emittente destinataria del provvedimento di primo grado ad essa sfavorevole lamentava davanti ai giudici superiori come la disattivazione dell’impianto a norma dell’art. 3 del provvedimento concessorio avrebbe al più dovuto avere carattere temporaneo, fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio, mentre nella fattispecie il provvedimento si sarebbe presentato come definitivo; una misura di tal genere, tuttavia, sarebbe risultata prevista solo nell’art. 20 della legge 223/1990, con regole procedurali ben diverse da quelle di cui si discuteva e non certo dopo anni dalla presunta resa in inattività, mentre eventuali irregolarità di altro genere (…), ove provate, avrebbero implicato soltanto l’adozione delle modifiche tecniche necessarie per ripristinare la compatibilità degli impianti. A detta del ricorrente in secondo grado, in via generale, comunque, sarebbe spettata all’Ispettorato territoriale solo un’attività di controllo, affinchè il concessionario gestisse gli impianti “secondo le modalità e le caratteristiche tecniche di cui al decreto concessorio”, mentre sarebbe stata “demandata all’autorità centrale ogni determinazione in ordine alla legittimità dell’attività radiotelevisiva…e la possibilità di adottare eventuali provvedimenti, relativi all’esercizio dei relativi impianti di diffusione”. Al momento della successione nella titolarità, peraltro, l’impianto di cui trattasi sarebbe risultato in esercizio da circa tre anni senza alcuna contestazione da parte dell’Ispettorato e senza che fossero enunciate ragioni di pubblico interesse per un intervento tardivo, come quello che sembrava posto in essere nel caso di specie, in contrasto con l’affidamento nel frattempo formatosi. Riassumendo in fatto la problematica, il CdS analizzava come la vicenda sottoposta al proprio esame fosse stata quella della disattivazione di un impianto di diffusione radiofonica, da parte di un Ispettorato dell’attuale MSE-Comunicazioni, a causa del segnalato mancato esercizio della frequenza, oggetto di concessione, nonché per le interferenze segnalate da altra emittente, mentre non sarebbero risultate sussistenti altre interferenze (…), quale causa di un periodo di funzionamento discontinuo dell’impianto. Premettendo quanto sopra, il Collegio stesso riteneva che non fossero state seguite, nel caso di specie, le corrette procedure previste dalla normativa vigente, in caso di non corretto funzionamento degli impianti di radiodiffusione. Osservava il CdS (… segue per assistiti Consultmedia…)Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newsline (collegato a Consultmedia), al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti in materia economica, giuridica, amministrativa, fiscale e tecnica, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che il partner di riferimento per il caso di specie è: dr. Massimo Lualdi – tel. 0331/452183 fax 593008 e-mail [email protected] Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate dalla struttura Consultmedia da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. (erogato al costo annuale di euro 100,00 oltre IVA): [email protected] (rif. 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