La controversa questione della correzione della scheda tecnica B ex DM Min. PP.TT. 13/12/1984 al campo 69 (province servite dall’impianto) è stata nuovamente trattata dai giudici amministrativi.
Nel merito, come noto, l’art. 32 della legge n° 223 del 1990 stabiliva che i privati che, alla data di entrata di tale legge, esercivano impianti per la radiodiffusione avrebbero potuto proseguirne l’esercizio all’ulteriore condizione che avessero reso, entro sessanta giorni, comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall’art. 4 comma 1 del D.L. n° 807 del 1984, corredata dalle schede tecniche di cui al decreto del ministro delle Poste e delle telecomunicazioni datato 13 Dicembre 1984. Tale norma gravava l’operatore dell’onere della corretta compilazione delle schede, in quanto i documenti tecnici in parola, tra cui quella relativa al territorio interessato dalla radiodiffusione (campo 69 scheda B), delimitavano l’ambito territoriale dell’autorizzazione. Nel caso di specie era accaduto che un’emittente, rilevato un grossolano errore di compilazione delle schede originarie (omissione di province utilmente servite), aveva prodotto, molti anni dopo il censimento del 1990, un’istanza di correzione relativamente al campo 69, chiedendo all’Ispettorato Territoriale competente dell’attuale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni (MSE-Com) l’integrazione in punto amministrativo dei territori illuminati di fatto. L’I.T. interessato, esperite le verifiche teoriche sulla documentazione prodotta ex L. 223/1990, aveva assentito alla richiesta, autorizzando la modifica e partecipandola ai controinteressati per frequenza. Avverso tale provvedimento era insorta un’emittente concorrente, censurando il comportamento dell’organo periferico del MSE-Com che, a suo dire, col proprio provvedimento aveva alterato una situazione di diritto consolidata da decenni, ampliando immotivatamente la sfera giuridica dell’istante con speculare compressione della propria. Il ricorso è stato accolto dal TAR adito sulla scorta delle seguenti motivazioni. “Il collegio non disconosce astrattamente la possibilità che sia ammessa la correzione di un errore materiale occorso nell’operazione di compilazione delle schede – precisano nella sentenza i giudici amministrativi -. Tuttavia la correzione dell’errore materiale, quand’anche tale errore potesse riconoscersi dal complesso della documentazione presentata in origine, doveva intervenire ad un breve lasso di tempo dall’entrata in vigore della legge n° 223 del 1990 perché la portata territoriale delle autorizzazioni conseguente alla compilazione delle schede esige ordine e stabilità e non consente di insinuare anche il solo sospetto che una correzione di errore materiale intervenga a distanza di un lungo lasso di tempo per mascherare un non consentito mezzo di soluzione di conflitti interferenziali tra emittenti”. “Tale esigenza di ordine e stabilità dei rapporti giuridici sottostanti ad un’autorizzazione amministrativa e, più in generale ad un provvedimento amministrativo, è considerata in via generale dall’art. 21-nonies della legge n° 241 del 1990, che consente l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo solo entro un termine ragionevole ed anche appunto dall’art. 32 della legge n° 223 del 1990 in relazione a quanto sopra precisato”, continua il TAR, osservando che “Nel caso di specie l’istanza di correzione è stata presentata dopo oltre 20 anni dall’entrata in vigore della legge n° 223 del 1990 (…) e dunque non poteva ottenere accoglimento”. Del resto, spiegano i giudici amministrativi, l’inattività della P.A. addotta dalla resistente avrebbe potuto essere contrastata con l’impugnazione delle “eventuali istanze presentate in precedenza e rimaste senza risposta” attraverso “l’avvio di azioni di tutela avverso l’inerzia della pubblica amministrazione”. Consegue da tale ragionamento, secondo il TAR, che l’autorizzazione “alla correzione di errore di compilazione di scheda tecnica B dell’impianto di trasmissione è dunque illegittima e deve essere annullata in accoglimento parziale del presente ricorso”. (M.L. per NL)