Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)
(… = omissis – integrale per assistiti Consultmedia.it) "Si fa seguito alle precedenti circolari sull’argomento in oggetto (in SIT Online su www.consultmedia.it e su www.newslinet.it) per partecipare quanto segue. A seguito di frequenti e numerose richieste di chiarimento sulle modalità di valutazione della cd. “ridondanza impiantistica” e sugli effetti giuridici della medesima, si è ritenuto opportuno sottoporre la questione a puntuale disamina. Come noto il legislatore del 1990 ebbe modo di codificare la problematica che qui c’impegna con l’art. 32 c. 4 L. 223/1990, proibente “la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino”. Successivamente, con l’approvazione della L. 422/1993 il principio anzidetto era oggetto di precipua specificazione all’art. 6 c. 6, a mente del quale “Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino, previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n.223, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative”. Posta quindi la mancata approvazione del P.N.A.F. per la radiodiffusione sonora con tecnologia analogica, l’attenzione dottrinale e giurisprudenziale si concentrava nel tempo sul concetto di identità delle caratteristiche tecnico-operative di impianti coubicati. Nel merito (… segue per assistiti Consultmedia.it…) Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newsline (collegato a Consultmedia), al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti in materia economica, giuridica, amministrativa, fiscale e tecnica, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che il partner di riferimento per l’incombenza in parola è: dr. Massimo Lualdi – tel. 0331/593377 fax 0331/593008 email [email protected] professionista cui è demandata l’assistenza per le problematiche di specie. Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate dalla struttura Consultmedia da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. (erogato al costo annuale di euro 100,00 oltre IVA): [email protected] (rif. Marco Menoncello 0331/452183 fax 0331/593008) (…)"