Come noto, l’art. 335 c.p.p. (“Registro delle notizie di reato”) disciplina l’obbligo del pm di iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito e di annotare ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle sue circostanze.
Da una corretta lettura della norma deriva che le informative non costituenti notizia di reato non devono essere riportate nel registro delle notizie di reato (modello 21 o 44 se la notizia è a carico di ignoti), bensì in un diverso registro noto come modello 45, del tutto autonomo dal primo e non assimilabile all’attuale registro generale. All’interno del modello 45 sono iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non devono essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo e atti riguardanti eventi accidentali). L’iscrizione dell’informativa pervenuta nell’uno o nell’altro registro dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il pubblico ministero a norma dell’art. 109 del D.lgs. n. 271/1989 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”. In merito è intervenuto, con la recente circolare del 21.04.2011, il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, al fine di uniformare e disciplinare l’utilizzazione del registro degli atti non costituenti reato e di armonizzare le diverse prassi delle Procure. La circolare, firmata dal direttore del Dipartimento affari di giustizia, Luigi Frunzio, espone delle semplici linee guida in grado di tratteggiare dei criteri uniformi, volti a garantire una corretta iscrizione nel modello 45 della notizia che non comporti reato. L’armonizzazione dell’iter di iscrizione delle notizie senza rilevanza penale è indispensabile per consentire un concreto ed efficace controllo amministrativo delle pendenze e delle spese di giustizia, in quanto un corretto funzionamento della procedura di iscrizione eviterebbe il ricorso allo svolgimento di atti che comportano l’impegno di somme di denaro da porre a carico dell’Erario per notizie iscritte nel modello 45. Il pubblico ministero, quindi, considera le notizie inserite, rappresentative di fatti penalmente non rilevanti, a fronte di una valutazione non sempre facile, come per esempio in caso di notizie non sufficientemente circostanziate ossia casi non ancora suscettibili di un univoco inquadramento, per esempio suicidio o scomparsa di una persona. L’orientamento delineato in merito dal Ministero afferma che in mancanza di un elemento dal quale supporre la sussistenza di un reato, si può procedere all’iscrizione sul modello 45 senza porre in seguito nessuna attività, data l’irrilevanza penale del fatto, eccetto ulteriori sviluppi; nelle ipotesi in cui, invece, vi è il sospetto che sia stato commesso un fatto criminoso, la notizia dovrà iscriversi nel registro delle notizie di reato e procedere con le forme ordinarie delle indagini preliminari. Da ciò consegue una restrizione della discrezionalità del pm, che dovrà attenersi alla guida data dal Ministero della Giustizia nella valutazione e iscrizione delle notizie. (C.S. per NL)