Da molti anni si discute su come rendere l’Auditel e le sue rilevazioni al di sopra di ogni sospetto di conflitto d’interessi.
La nuova disciplina proposta da Gentiloni stabilisce che l’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi media costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel settore della comunicazione.
A tal fine, all’art 4 del DDL Gentiloni, il governo è delegato a emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge un decreto legislativo che definisca le modalità attraverso le quali l’Autorità per le garanzia nelle comunicazioni cura i sistemi di rilevamento sui diversi mezzi.
La necessità di una riforma della organizzazione dei sistemi di rilevamento – Auditel in particolare – è data dal fatto che la società in questione è formata dagli stessi soggetti – Rai, Mediaset – che da Auditel sono controllati.
La società inoltre è l’unica esistente sul mercato: non si possono avere quindi dati di riscontro rispetto ai risultati da essa diffusi.
Ciò pone, se non la pubblicizzazione dei sistemi d’ascolto, la necessità di un controllo rafforzato delle modalità delle indagini, dei sistemi di rilevamento e della composizione societaria di Auditel.
Un percorso in questo senso, peraltro, è già iniziato nei mesi scorsi su sollecitazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Coerentemente con questa impostazione legata all’interesse generale della diffusione dei dati d’ascolto, chiunque manipola tali dati tramite metodologie consapevolmente errate o altrettanto consapevolmente utilizza dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Di seguito è riportata una scheda tratta dalla Relazione di accompagnamento del DDL con alcuni importanti sottolineature.
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Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Seduta del 24 ottobre 2006
ON. PAOLO GENTILONI : «Il disegno di legge stabilisce, in primo luogo, che, nel momento in cui esiste un potenziale conflitto di interessi tra i proprietari della società di rilevazione degli ascolti e le società televisive oggetto delle rilevazioni, può determinarsi la necessità che l’Autorità raccolga in proprio i dati di ascolto. In questo caso, il disegno di legge indica le modalità – il finanziamento da parte degli operatori – attraverso le quali l’Autorità potrà essere in grado di fare questo. È vero che questa facoltà era già prevista da una norma di nove anni fa, ma oggi essa diventa pratica, nel senso che si indicano i criteri di finanziamento di questa realtà: ciò avviene attraverso gli operatori del mercato. Ciò significa che c’è un divieto di attività per una società privata che si chiama Auditel? Siamo in un paese libero, per cui la società privata che si chiama Auditel può fare assolutamente quello che crede. C’è, piuttosto, la volontà di mettere l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle condizioni giuridiche ed economiche di svolgere, visto il potenziale conflitto di interessi, la rilevazione degli ascolti televisivi». …
DDL 1825 GENTILONI SUL SISTEMA TV
PRESENTANTO IL 26 OTTOBRE 2006
ARTICOLO 4
L’articolo, nel definire l’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione, delega il Governo – al fine di precisare ed aggiornare all’evoluzione tecnologica in atto i compiti dell’AGCOM, già individuati dalla legge n. 249/97 ( cd. Legge Maccanico) – ad emanare un decreto legislativo per l’affidamento all’Autorità medesima di competenze in materia di rilevazioni degli indici di ascolto, secondo criteri improntati al pluralismo ed alla concorrenza nel sistema radio televisivo, alla garanzia dell’universalità del campionamento, alla completezza delle rilevazioni estese a tutte le diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti. La nuova norma vuole precisare i compiti dell’AGCOM già individuati dalla legge n. 249/1997.
Il comma 1 stabilisce il principio secondo cui l’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale.
Il comma 2 prevede una delega al Governo da esercitare entro 180 giorni, per realizzare una più adeguata disciplina dei compiti dell’AGCOM in relazione alle innovazioni tecnologiche ed alla nuova configurazione dell’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. I criteri e principi direttivi , in coerenza con il disegno complessivo del presente provvedimento ispirato alla realizzazione di pluralismo e concorrenza nel sistema delle comunicazioni, mirano a garantire l’universalità dei criteri di campionamento, la congruenza delle metodologie adottate nonché a tener conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti, nonché la piena attuazione della normativa previgente.
Il comma 3 prevede che il Governo possa emanare , entro l’anno successivo, decreti legislativi integrativi e correttivi.
Il comma 4 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità ed i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinate dall’art. 1, commi 65 e 66 della legge finanziaria 2006. L’Autorità è a tal fine autorizzata a rideterminare l’entità della contribuzione ai sensi dell’art. 1, comma 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Si rappresenta al riguardo che l’AGCOM , in attuazione delle citate disposizioni, ha provveduto a determinare l’entità della contribuzione con delibera 2 marzo 2006 110/06/Cons.
ARTICOLO 5
Il comma 1 attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti generali di vigilanza e sanzione sulle disposizioni previste dal disegno di legge.
I commi 2, 3 e 4 disciplinano i contenuti e le modalità di applicazione delle sanzioni previste, secondo un criterio di progressivo inasprimento della misura a fronte della persistente mancata ottemperanza alle pertinenti disposizioni.
Il comma 5 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni la consapevole manipolazione o falsificazione dei dati concernenti gli indici di ascolto e diffusione.