Il Garante privacy contro teleselling e spamming.

Vietate le telefonate senza il preventivo consenso dell’interessato.
 
Il Garante per la protezione dei dati personali, con cinque provvedimenti emanati lo scorso 15 giugno, si è pronunciato contro il teleselling, ossia contro la telepromozione finalizzata alla vendita. Non sono consentite le telefonate effettuate senza la preliminare acquisizione del consenso dell’interessato all’utilizzo del suo numero telefonico e senza averlo precedentemente informato sulle caratteristiche del trattamento dei suoi dati personali. Le società telefoniche ed i call center non in regola con la normativa dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati e informare l’Autorità entro il 5 luglio p.v. sullo stato di adempimento delle misure che dovranno essere introdotte entro il 10 settembre 2007. Più precisamente, i gestori telefonici e i call center oggetto di detti provvedimenti dovranno: “interrompere l’uso indebito di numeri telefonici raccolti e utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati; regolarizzare le loro banche dati informando gli utenti interessati sul trattamento sulla provenienza dei dati e sul loro uso e ottenendo dai medesimi lo specifico consenso all’utilizzo dei dati per scopi pubblicitari; registrare l’eventuale manifestazione di volontà degli utenti di non essere più disturbati; interrompere l’utilizzo illecito di dati tendente all’attivazione di servizi non richiesti (segreterie, connessioni web); effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti in questione, svolti presso call center”. L’articolo 129, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali (in attuazione della direttiva n. 2002/58/Ce) ha individuato nella “(…) mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali (…)” la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma. Conseguentemente il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, realizzato per fini ulteriori e, in particolare, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se effettuato dopo aver reso agli interessati l’informativa sul trattamento dei loro dati personali e con il loro consenso, espresso liberamente e specificamente, nonché documentato per iscritto. Analogamente anche per il cosiddetto spamming telefonico occorre rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l’articolo 13, che impone la previa informativa all’interessato sulle caratteristiche del trattamento sul suo conto e l’articolo 23, che subordina il trattamento al previo consenso dell’interessato. Oltre alle sanzioni amministrative previste è consentito alla vittima degli abusi agire civilmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti. (D.A. per NL)
 

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