Telecom, Vodafone, H3G e Wind sono le società nel mirino del Garante della privacy, secondo il quale i gestori citati usufruirebbero metodicamente della possibilità di curiosare indebitamente nell’archivio cronologico della navigazione dei clienti serviti. La risposta al problema sembra essere piuttosto chiara: i siti internet visitati non possono essere conservati o schedati dal gestore di telecomunicazione. Ed è importante sottolineare come la stessa regola, sia valida e quindi da applicare anche nel suo più specifico riferimento alle interrogazioni dei motori di ricerca. L’archiviazione temporanea dei dati, prevista dall’articolo 132 del Codice, è comunque consentita, ma solo ed esclusivamente per il fine di accertamento e repressione di reati. Così il Garante ha scelto di imporre un ultimatum alle compagnie suddette, in base al quale le informazioni illecitamente archiviate dovranno scomparire, entro e non oltre due mesi dall’adozione del regolamento presentato. Da notare inoltre che, l’uso improprio dei dati del traffico telematico è stato rilevato in maniera più massiccia tra gli utenti che accedono ad internet attraverso rete mobile, dal proprio telefono cellulare. La scoperta amplifica il problema delle gestione dei dati, proprio a causa dell’innumerevole quantitativo delle postazioni tramite le quali è possibile accedere al web (e sempre ben considerata l’immensa infiltrazione di cellulari nel nostro paese che favorisce, anche involontariamente, questo fenomeno). Rimane invariato il divieto di utilizzare connessioni via server proxy, meccanismo grazie al quale è possibile lasciare traccia delle proprie ricerche in rete su un computer diverso dal proprio. Questo aspetto è sotto i riflettori anche in virtù del fatto che, in internet, sembra essere sempre più facile reperire le generalità di un qualunque utente e farne uso per finalità non sempre legittime. (Marco Menoncello per NL)