Il diritto di autore conferisce al titolare di tale diritto, fra l’altro, l’utilizzo economico della sua opera attraverso la casistica prevista per legge.
In sostanza, l’autore, attraverso l’esercizio del suo diritto, provvede al soddisfacimento dei suoi bisogni economici. Ne deriva un obbligo di tutela di tale diritto mediante una adeguata legislazione, che preveda la reale possibilita’ per il titolare di fruire di protezione. Quindi, fatto salvo il diritto del proprietario del supporto sul quale insiste l’opera, oggetto del diritto di autore, di produrne copia per uso personale senza farne oggetto di lucro, si tratta tecnicamente di rendere impossibile la copiatura dell’opera, quando possibile, o, alternativamente e per legge, prevedere un compenso per la copiatura (come nel caso delle produzioni musicali e audiovisive). E’ il caso dell’imposizione, ai fini appunto di compensare la copiatura privata, di un compenso da applicare sugli strumenti che potenzialmente la consentono. Viene quindi imputato il compenso a carico del produttore dei mezzi tecnici che a sua volta lo considera uno dei costi componenti del costo totale di prodotto e lo riversa sul consumatore finale che, potenzialmente potrebbe eseguire copie. Quindi si puo’ sostenere che poiche’ l’autore trae legittimamente vantaggio economico dalla sua opera, conseguentemente viene regolamentata la applicazione del compenso di copia con aggiornamenti prescritti. Il compenso per la copia privata tenta di sanare una situazione delicata che si e’ sempre piu’ complicata con il progredire della tecnologia e soprattutto nella fase digitale. Il vistoso declino, ad esempio nel settore musicale e dei video, delle vendite dei supporti del tipo CD e DVD, sostituiti dalla fruizione dei prodotti digitali su internet, ha portato ad una situazione complicata per gli autori che hanno subito un sensibile assottigliarsi dei proventi dal loro diritto di autore. Il dibattito e’ acceso su questo tipo di compenso, ma in qualche modo va tutelata la creativita’ in capo agli artisti : questa e’ anche una delle ipotesi praticabili per sostenere il divenire delle opere tutelate nel futuro. In effetti, se andiamo ad analizzare nel dettaglio come si formano i compensi da corrispondere agli Autori, Editori e piu’ genericamente a chi ne ha diritto, ci accorgiamo che in realta’ le fonti sono molto disomogenee. Nel caso della musica, ad esempio, ci troviamo di fronte a diverse possibilita’ di non facile determinazione. Ssicuramente la vendita dei brani musicali attraverso i supporti cd; in teoria nessun problema: per ogni Cd si paga il diritto all’ ente collettore, la SIAE, che poi a sua volta trasmettera’ all’avente diritto quanto di competenza. Qui pero’ si presenta subito il problema della copie di quel cd che verranno eseguite per uso proprio dell’acquirente, ma che verosimilmente potrebbero moltiplicarsi ogni volta che il cd viene prestato per l’ascolto e quindi duplicato. E’ vero che viene in soccorso il compenso per la copia privata, ma e’ un compenso non determinabile individualmente. Altro effetto di gran lunga piu’ dirompente e’ quello delle vendite online tramite download. La possibilita’ di riproduzione diventa vasta e solo in parte compensata dal compenso per copia privata da corrispondere per l’acquisto dei vari devices. Attraverso gli abbonamenti in streaming la questione diventa piu’ simile a quella dell’ascolto radiofonico di anni fa con qualche difficolta’ in piu’ per la possibilita’ di copiare il brano. Quindi, anche solo da questo approccio appena superficiale si nota come per gli aventi diritto anche la ragionevole certezza dei ricavi diventa piu’ aleatoria. Quanto sopra senza entrare nell’ambito della piraterie che da sempre, o quasi, contribuisce a falcidiare detti ricavi. Con queste nuove tecnologie, si creano anche altre complicazione per gli Autori e per gli Editori collegabili con la forza contrattuale dei siti che erogano musica e possono discriminare quei soggetti che non pensano di adeguarsi ai contratti per la distribuzione digitale. Tempi duri quindi e grande necessita’ di tutela del proprio diritto per gli Autori in genere e per quelli di brani musicali e video in particolare. E’ comunque da affermare che con il raffinarsi tecnologico sara’ senz’altro possibile proteggere il diritto di autore come pure, di converso purtroppo anche minarne la consistenza economica. (G.T. per NL)