Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. sembra essere il rimedio più efficace contro gli abusi.
Si tratta del contratto con il quale un agente assume, stabilmente e dietro retribuzione, l’incarico di promuovere contratti nell’interesse del preponente in una determinata zona (art. 1742 c.c.). L’agente è ausiliario autonomo dell’imprenditore che riveste a sua volta la stessa qualifica e si avvale di un’organizzazione propria. La sua attività consiste nello stimolare l’ordinazione di beni e servizi, attraverso la ricerca di compratori o utenti, stabilendo contatto con i medesimi e svolgendo delle trattative. Altri elementi essenziali del contratto sono la stabilità dell’incarico e della zona d’operatività. La disciplina dell’attività è regolata dalla L. 204/85, la quale si occupa degli agenti senza rappresentanza (agenti di commercio) e agenti con la rappresentanza (rappresentanti di commercio) ed istituisce un ruolo presso le camere di commercio, cui devono iscriversi coloro che intendono svolgere tale attività; se non iscritti si ha nullità del contratto d’agenzia (è discusso se l’agente non possa assolutamente ricevere compenso o se possa far valere comunque qualche diritto in ragione dell’attività già svolta, oppure utilizzando le regole dell’arricchimento senza causa o di ripartizione dell’indebito). La disciplina del codice civile è stata modificata dal D.Lgs. 303/91 e dal D.Lgs. 65/95 con i quali ha trovato attuazione la direttiva CEE n. 86/653, e successivamente la legge comunitaria 526/99 art. 28. Il contratto è inoltre regolato da molti accordi economici collettivi stipulati da contrapposte associazioni di categoria. Questi i cenni principali relativi a questa tipologia contrattuale. Esaminando più a fondo il contratto di agenzia, si può notare come, per quel che riguarda la disciplina dell’interruzione del rapporto di lavoro, vi sia una netta disparità di trattamento e di garanzie a seconda che l’interruzione medesima dipenda da cause imputabili all’agente o al preponente. Nel secondo caso, è ormai principio più che assodato che la preponente possa recedere dal contratto senza essere tenuta al preavviso (ad nutum) allorché, per cause imputabili all’agente, si sia verificata una situazione tale da non consentire, neanche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto. Nello specifico, si tratta dei casi nei quali l’agente si sia reso responsabile di un grave inadempimento: l’obbligo di propaganda, la trasmissione degli incassi, ecc. Non potrà mai integrare un grave inadempimento, invece, la violazione di patti solo accessori o secondari del contratto: l’impegno a trasmettere dati o tabulati sulla periodicità delle visite effettuate a beneficio della clientela o a partecipare a tutte le riunioni aziendali (questo perché il rapporto di agenzia è caratterizzato dal massimo grado di libertà dell’agente). Nei casi di grave inadempimento dell’agente, questi perde il diritto a vedersi riconosciute le indennità connesse con lo scioglimento del rapporto (la preponente non è tenuta al preavviso), come pure il diritto all’indennità di fine rapporto (data l’imputabilità delle cause di scioglimento all’agente). Al contrario, vi sono casi, non infrequenti, in cui è la preponente ad invocare un recesso anticipato, magari adducendo motivazioni non veritiere o non così gravi da determinare l’interruzione del rapporto di lavoro. In tali ipotesi, ricevuta la disdetta, l’agente è impossibilitato a prestare la propria opera, perdendo la possibilità di guadagno, e non vede corrispondersi nessuna somma a titolo di indennità. Quali rimedi possono essere invocati in simili casi? Di recente, si è delineata la possibilità di promuovere ricorso ex art. 700 c.p.c., ove il contratto sia a tempo determinato. Affinché però possa essere concessa la tutela d’urgenza, va dimostrato il pericolo grave e irreparabile che all’agente deriverebbe dall’illegittima risoluzione del rapporto e che potrebbe non coincidere con la semplice perdita delle provvigioni, ma con gravi conseguenze causate dallo scioglimento del rapporto. Da ricordare inoltre che è bene che il ricorso d’urgenza metta in luce l’azione di merito che si intende far valere in giudizio (manutenzione del contratto, azione di adempimento, ecc.) per evitare declaratorie di inammissibilità. (M.P. per NL)