Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso un’ordinanza nell’ambito di un ricorso in appello presentato da una stazione radiofonica (controinteressata nel procedimento di primo grado) per la riforma di un’ordinanza sospensiva resa dai giudici di prime cure avverso un provvedimento di disattivazione di un impianto di radiodiffusione sonora.
Nel dettaglio, era accaduto che l’Ispettorato territoriale competente del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni aveva ordinato la disattivazione di un diffusore posto in funzione da un’emittente privata sulla scorta della predetta norma in quanto, a suo dire, non era stato rispettato il principio di non interferenzialità verso terzi alla base delle attivazioni ex novo (il diffusore era stato attivato ex art.74 c. 2 L. 448/2001 da un soggetto in possesso dei requisiti fissati da tale disposizione legislativa). L’esercente l’impianto era insorto contro il provvedimento ablativo lamentando che la pretesa interferenza era stata accertata in un solo punto e quindi ben poteva essa considerarsi occasionale e non rappresentativa del quadro radioelettrico effettivo. Il TAR aveva accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato ordinando la ripetizione delle misure in conformità a quanto indicato dalle “Linee guida per la soluzione di problematiche interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora”, emanate congiuntamente dalla D.G.S.C.E.R. e dalla D.G.P.G.S.R. dell’allora MinCom il 24/06/2005, che, come noto, prevedono che “Le misurazioni in contraddittorio debbono essere svolte effettuando le misure in un numero di punti tali, per localizzazione e quantità, da caratterizzare l’area di servizio interferita”. Avverso la decisione dei primi giudici amministrativi aveva presentato appello un soggetto controinteressato (preteso interferito). Il CdS adito, pur nell’ambito di una ricognizione sommaria della questione, col provvedimento in oggetto richiamato confermava tuttavia l’insufficienza di un esame interferenziale basato su un solo punto-misura rilevando che “in effetti tale interferenza è stata accertata in un solo punto e che pertanto può concordarsi col giudice di prima istanza sulla eccessività dell’ordine di disattivazione dell’intero impianto”, ragion per cui il provvedimento (di eliminazione delle interferenze) avrebbe dovuto “essere eseguito ai limitati effetti della eliminazione dell’interferenza” e, per l’effetto, sospendeva “l’efficacia del provvedimento impugnato nella sola parte in cui ordina la disattivazione dell’intero impianto”. Data la lucidità del ragionamento dei giudici di secondo grado, si ritiene che il provvedimento in parola costituisca un interessante precedente giurisprudenziale che incasella un ulteriore elemento nel mosaico di una questione altamente complessa sul piano tecnico e giuridico qual è la trattazione delle problematiche interferenziali in modulazione di frequenza in assenza di un Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze. (M.L. per NL)