Il caso Peppermint Jam Records

Il diritto alla segretezza prevale sugli interessi commerciali

Come noto, la casa discografica Peppermint ha iniziato una crociata contro gli utenti del web che hanno scaricato e condiviso brani musicali mp3 protetti dal diritto d’autore tramite EMule o altre piattaforme P2P. In questo contesto, merita attenzione la recente bocciatura del Tribunale di Roma circa i ricorsi di Peppermint e Techland (altra casa discografica), volti ad ottenere da Wind i dati degli utenti che sarebbero stati colti in flagrante sulle reti del P2P. L’ordinanza romana, emessa dal dottor Costa, accogliendo le eccezioni avanzate da Wind e dal Garante della Privacy, intervenuto nel contenzioso, ha affermato che i dati che Peppermint e Techland avrebbero voluto ottenere sono protetti e non comunicabili. Il Tribunale ha colto l’occasione per rimarcare la segretezza delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati, quale diretta espressione di tutela di interessi di rilevanza costituzionale, che la normativa esistente consente di superare solo in funzione della tutela di interessi della collettività con eguale e superiore rilevanza costituzionale. Pertanto, la segretezza delle comunicazioni non sarebbe calpestabile per la tutela di interessi commerciali di singoli individui, ancorché collegabili al diritto d’autore, di cui alla L. 633/1941. Attraverso questa ordinanza, posto che ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, rispetto a interessi commerciali connessi al diritto di autore, si apre la strada ad una possibile determinazione – definitiva – dei rapporti che debbono esserci tra i due opposti diritti. Peraltro, alla decisione assunta dal Tribunale di Roma, potrebbe essere eccepito che un’attività illecita, come la condivisione di brani musicali nelle reti P2P, non possa trovare una tutela nella privacy di un utente che, consapevolmente e volontariamente, ha messo in evidenza il contenuto del suo computer. Comunque, posto che la conclusione della problematica in questione è ancora lontana, occorre attendere ancora qualche tempo per avere chiarezza in proposito. (D.A. per NL)

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