Così si è espresso il Ministero del Lavoro con interpello n. 23/2008.
La contribuzione relativa all’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti per i tecnici dipendenti delle imprese del settore radiofonico deve essere versata al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’ENPALS. Così si è espressa la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello 23 del 21 luglio 2008, in merito al quesito presentato da un’associazione di categoria e volto a conoscere quale dovesse essere l’Ente previdenziale (INPS o ENPALS) destinatario della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativa al personale dipendente di un’agenzia di informazione radiofonica, assunto con mansione di tecnico-fonico addetto alla messa in onda di programmi radiofonici. A riguardo dell’esatto inquadramento contributivo delle predetta figura professionale, la Direzione Generale ha chiarito che il riferimento normativo in merito deve rinvenirsi nell’art. 3, D.Lgs. C.P.S n. 708/1947, che prevede l’iscrizione obbligatoria all’ENPALS, tra gli altri, per il personale tecnico del montaggio e del suono e per gli impiegati tecnici dipendenti dalle imprese radiofoniche Tale previsione risulta poi confermata ai punti 11) e 17) del successivo D.M. 15/03/2005 con cui si è proceduto all’adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso ENPALS. Da quanto sopra, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del suddetto dicastero, rispondendo al parere sottopostole, ha concluso che i tecnici del suono debbano essere assicurati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo. Al medesimo Ente previdenziale deve altresì essere iscritto, secondo la Direzione in parola, anche qualsiasi tecnico dipendente delle imprese del settore radiofonico. (D.A. per NL)