Il dibattito sul contenuto del progetto di riforma del processo civile. I punti di vista dell’Associazione nazionale magistrati e dell’Organismo unitario dell’avvocatura.
Sono stati pubblicati sui numeri 42 e 43/2008 di Guida al Diritto del Sole 24 Ore gli interventi dell’Associazione nazionale magistrati e dell’Organismo unitario dell’avvocatura che esprimono i propri pareri sulla parte del disegno di legge 1441-bis riguardante la riforma del processo civile. Gli schieramenti politici, i magistrati e gli avvocati sono tutti convinti che occorre riformare il processo civile, ormai affetto da troppo tempo da inefficienza. Un processo civile funzionante sarebbe infatti, a parere di tutti, un utile ed efficace strumento sia per la tutela dei diritti dei cittadini che per lo sviluppo del sistema economico. Assicurare tempi accettabili per la definizione delle controversie comporterebbe, infatti, oltre ad un avvicinamento della popolazione alla giustizia, anche un grande impulso per le imprese e per le singole situazioni che verrebbero tutelate. È chiaro anche che magistrati ed avvocati auspicano una riforma organica del processo e non, come invece è avvenuto negli ultimi anni, una continua proliferazione di leggi che lo modificano parzialmente, rendendolo in realtà meno efficace, non avendo gli addetti ai lavori il tempo di metabolizzarlo e di interpretarlo. Su alcuni punti contenuti nel progetto di riforma avvocatura e magistratura sembrano essere favorevoli. Tali modifiche, essenzialmente rivolte a contrastare l’uso dilatorio del processo ed a renderlo più snello e funzionale, riguardano ad esempio: il restringimento delle ipotesi di compensazione delle spese (possibilità per il giudice, ove accolga la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, di condannare la parte che l’abbia rifiutata senza giustificato motivo al pagamento delle spese); il rafforzamento dell’istituto della responsabilità aggravata (il giudice potrà, qualora accerti che una parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannarla, anche d’ufficio, al pagamento delle spese in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari); l’introduzione di mezzi di coercizione indiretta per l’attuazione degli obblighi di fare o di non fare (il giudice in tali casi potrà, con il provvedimento di condanna, salvo che sia manifestamente iniquo e su istanza di parte, fissare preventivamente un somma di danaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo successivi alla condanna). Ulteriori modifiche riguardano la possibilità generalizzata di chiedere al giudice di essere rimessi nei termini; la semplificazione delle modalità di notifica delle sentenze al fine del decorso del termine per l’impugnazione e per la notificazione dell’impugnazione; la riduzione dei termini per la prosecuzione del processo e la riassunzione della causa, con possibilità di dichiarare d’ufficio l’estinzione del procedimento; la riforma del procedimento in tema di consulenza tecnica d’ufficio; l’eliminazione nel contenuto delle sentenze della parte relativa allo svolgimento del processo; l’introduzione della possibilità di motivazione semplificata delle decisioni etc.. Entrambe le categorie, magistrati ed avvocati, sono però scettiche sulla elevazione della competenza per valore del Giudice di Pace e sull’introduzione del così detto processo sommario di cognizione. Quanto al Giudice di Pace, da un lato l’avvocatura ritiene che il livello qualitativo di tali giudici onorari non sia soddisfacente, per cui affidare loro un ulteriore carico di cause sarebbe del tutto inopportuno. Dall’altro magistratura ed avvocatura ritengono comunque che l’aumento delle cause davanti ai Giudici di Pace dovrebbe essere simultaneamente affiancato da un aumento delle risorse degli uffici e del personale amministrativo, altrimenti si rischierebbe l’effetto di un imbottigliamento dei procedimenti. Quanto al procedimento sommario di cognizione, esso desta forti perplessità specie perché, secondo l’Organismo unitario dell’avvocatura, non garantirebbe gli effetti di snellimento sperati. Esso, infatti, si limiterebbe ad essere un procedimento ordinario sgravato di qualche termine per deposito di memorie, cosa che farebbe recuperare solo qualche mese per giungere a sentenza e nulla più. Netta è poi la contrarietà di entrambe le categorie all’introduzione della testimonianza scritta, poiché l’assunzione della prova, per essere efficace ai fini della causa, deve avvenire in contraddittorio sotto la vigilanza del giudice e con gli interventi dei difensori delle parti. Anche la rinuncia contenuta nel testo del disegno di legge all’abrogazione dell’attuale disciplina del regolamento di competenza, istituto spesso usato per scopi dilatori e che comunque grava ulteriormente di lavoro la Corte di Cassazione, non sembra essere stata gradita da magistrati ed avvocati. Solo l’Associazione nazionale magistrati ritiene poi condivisibile la modifica prevista nel disegno di legge all’art. 183, sesto comma, c.p.c., che eliminerebbe l’automatismo, derivante dalla richiesta delle parti, dell’assegnazione dei termini per il deposito di memorie concernenti: le precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; la possibilità di proporre eccezioni conseguenti a tali memorie, l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti; le indicazioni di prova contraria. Secondo l’Organismo unitario dell’avvocatura tale modifica è del tutto inopportuna, infatti lascerebbe nella facoltà del giudice di concedere o meno i suddetti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., solo ove ritenga che sussistano “gravi motivi”. Ciò comporterebbe una indebita ingerenza da parte del giudice nelle scelte difensive dell’avvocato, al quale invece spetta di verificare l’efficacia e la completezza delle difese. Inoltre tale modifica comporterebbe un risparmio di soli 80 giorni dato che i termini assegnati ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie sono perentori e sono due di 30 giorni ed uno di 20. Entrambi gli organismi auspicano poi l’utilizzo delle procedure alternative di soluzione delle controversie, purché tali sistemi alternativi siano resi appetibili per i cittadini. Osserva sul punto l’Organismo unitario dell’avvocatura che se il processo ordinario non funziona vi sarà sempre una parte che non vorrà accordarsi in sede conciliativa sperando nelle lungaggini del processo italiano. Significativa potrebbe poi risultare, ai fini della modernizzazione e della speditezza del processo, l’introduzione del processo civile telematico (possibilità di eseguire i depositi o le notifiche degli atti per via telematica), tuttavia la mancanza di fondi e di una normativa tecnica di riferimento sembra fare slittare i tempi per l’introduzione di tali mezzi. Da ultimo entrambe le associazioni ritengono utile porre un filtro di ammissibilità ai ricorsi in Cassazione che possa consentire una riduzione del gravoso carico di lavoro cui è oggi sottoposta la Suprema Corte. Tale intervento però deve essere adeguatamente in linea con i principi costituzionali in materia di giusto processo e diritto di difesa. Al momento la formulazione della norma di riforma sembra indicare i casi di inammissibilità in modo troppo generico ed indeterminato. Anche la scelta di assegnare ad un collegio di soli tre giudici la preliminare decisione se la Suprema Corte debba confermare o mutare il proprio orientamento appare discutibile poiché non prevede i criteri in base ai quali i giudici dovrebbero svolgere tale valutazione. Anche dare così tanto valore ai precedenti giurisprudenziali al fine di dichiarare inammissibili i ricorsi in Cassazione pare essere una scelta discutibile, in quanto gli indirizzi cambiano e mutano con l’evolversi della società e del diritto. Non pare neppure condivisibile l’emendamento che ha previsto che la sentenza di appello che abbia confermato quella di primo grado non possa essere impugnata (cosiddetta doppia conforme). Tale meccanismo, secondo l’avvocatura, potrebbe essere molto rischioso poiché potrebbe condurre il giudice di appello ad adeguarsi alla sentenza di primo grado per non essere così sottoposto al vaglio di legittimità. Inoltre la sentenza di appello che conferma la prima decisione, in molti casi, contiene un motivazione del tutto differente da quella contenuta nella sentenza di primo grado. Magistrati ed avvocati avvertono che intervenire sui diritti di accesso alla Corte di Cassazione è argomento delicato ed importante che non può essere affrontato con provvedimenti parziali ed estemporanei, che potrebbero essere lesivi di diritti costituzionalmente garantiti. (D.A. per NL)