Gli aspiranti pubblicisti (membri di una Onlus) devono documentare di essere retribuiti per ottenere l’iscrizione all’Albo

L’editoria e il giornalismo non rientrano tra le attività delle


da Franco Abruzzo.it

Devono esibire la documentazione contabile gli aspiranti pubblicisti, che svolgono attività di volontariato (legge 266/1991) anche aderendo alle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolate dal dlgs 460/1997. E’ una decisione adottata, nella seduta di ieri, dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia sulla base dell’articolo 10 del dlgs 460/1997. Questo articolo fissa i settori nei quali si può dispiegare l’attività delle Onlus. Fra queste attività non c’è l’editoria né il giornalismo. In base all’articolo 1 (IV comma) della legge n. 69/1963 “sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”. L’articolo 35 della legge citata disciplina le e precisa che . L’articolo 34 del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale (Dpr n. 115/1965) precisa che elementi circa l’effettivo svolgimento dell’attività giornalistica nell’ultimo biennio>.La legge 248/2006 (già decreto legge 223/06) prevede, tra l’ altro, disposizioni dirette a garantire la piena tracciabilità dei flussi di pagamento. L’ art. 35, comma 12, dispone l’ obbligo per gli esercenti arti e professioni di riscuotere i compensi loro dovuti esclusivamente tramite mezzi di pagamento diversi dal denaro contante e da titoli al portatore. Anche gli aspiranti praticanti (d’ufficio) e gli aspiranti pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti , quando svolgono attività giornalistica autonoma, “sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività (giornalistica,ndr) e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese”.

E’ rilevante questa massima giurisprudenziale ai fini della valutazione della domanda di iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Albo: “Nell’ordinamento della professione di giornalista, di cui all’art. 35 l. 3 febbraio 1963 n. 69, l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dall’art. 35 della stessa legge, mentre all’organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull’istanza dell’aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa (richiami a Corte cost. n. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del 1989)”. (Cass. civ. Sez.III 14-01-2002, n. 360; Giordanelli c. Cons. naz. Ord. giornalisti e altri; FONTI Mass. Giur. It., 2002, Foro It., 2002, I).

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