Giustizia, procedura civile: da 33 a 3 i riti civili in un testo unico

Un testo unico per razionalizzazione e semplificare la normativa speciale in materia civile a soli tre modelli procedimentali contenuti nei codici: il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione. E’ quanto prevede il decreto legislativo recante Disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’art.54 della legge 69 del 18 giugno 2009 già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 giugno ed in via definitiva il 1 settembre 2011. Il provvedimento, per avere accorpato e riassunto in unico testo tutte le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali – dando così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV – è destinato a costituire un punto di riferimento fondamentale per tutti gli operatori del diritto e risponde all’esigenza di accelerare il sistema giudiziario civile ed evitare ulteriori condanne della Corte di Giustizia Europea per la violazione del termine di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Così, nel l’area del rito del lavoro sono destinate a essere collocate le controversie in materia di opposizione alle procedure di recupero degli aiuti di Stato; le opposizioni alle sanzioni amministrative, al verbale di accertamento del codice della strada; i procedimenti in materia di applicazione del codice della privacy; le controversie di natura agraria e le sanzioni in materia di stupefacenti;le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato. Con il procedimento sommario di cognizione andranno definite le cause sugli onorari forensi; le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia; le controversie in materia di immigrazione; le opposizioni alle decisioni di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori e le cause che hanno per oggetto la materia elettorale. Ed ancora le liti sulle misure disciplinari a carico dei notai, quelle sul risarcimento danni per le intercettazioni telefoniche, quelle sulla discriminazione. Infine, nell’area dell’ordinario processo di cognizione saranno collocate le opposizioni alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato e degli altri enti pubblici, e quelle alle stime effettuate nell’ambito di procedimenti di espropriazione; le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri ed in materia di liquidazione di usi civici; i procedimenti in materia di rettificazione del sesso. In termini generali, toccherà al giudice rettificare con un’ordinanza l’errore commesso quando una controversia viene promossa in una forma diversa da quella disciplinata dal decreto, stabilendo anche l’eventuale passaggio a un altro giudice in caso di difetto di competenza. Quanto al regime transitorio, si stabilisce che i nuovi modelli di procedura civile non saranno comunque applicati ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
 

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