Lo scorso 26 ottobre il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge (ddl n. 2936) sulle funzioni dei magistrati ordinari di prima nomina.
Il provvedimento amplia l’ambito delle funzioni che i magistrati ordinari possono essere chiamati a svolgere al termine del tirocinio: prevede infatti la possibilità di svolgere sia funzioni requirenti che funzioni giudicanti monocratiche penali introducendo però, per queste ultime, un’eccezione solo per la trattazione di alcuni tipi di reato. La normativa vigente prevede che, una volta superato il concorso, i magistrati debbano svolgere un tirocinio della durata di 18 mesi (articolato in tre sessioni di sei mesi, una delle quali presso la Scuola superiore della magistratura, ex art. 18, D.Lgs. n. 26/2006, peraltro non ancora istituita). Concluso il tirocinio, i magistrati sono assegnati a una sede provvisoria per la durata di 2 anni e 6 mesi e poi, all’esito della prima valutazione di professionalità, agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dal CSM. E’ inoltre preclusa ai neomagistrati, che hanno concluso il tirocinio ma non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità, la possibilità di svolgere funzioni requirenti; giudicanti monocratiche penali; di giudice per le indagini preliminari; di giudice per l’udienza preliminare. Il nuovo disegno di legge apporta modifiche alla normativa vigente in materia di attribuzione di funzioni ai magistrati al termine del periodo di tirocinio (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 160/2006). Elimina il divieto di svolgere funzioni requirenti anteriormente alla prima verifica di professionalità e attenua il divieto di svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali, introducendo un’eccezione per i reati per cui è ammessa, ai sensi dell’art. 550 c.p.p., la citazione diretta a giudizio; riafferma il divieto di svolgere le funzioni di GIP e GUP anteriormente alla prima valutazione di professionalità. L’eccezione riguarda i seguenti reati: contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva; violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.); resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343, secondo comma, c.p.); violazione di sigilli aggravata (art. 349, secondo comma, c.p.); rissa aggravata (art. 588, secondo comma, c.p.), con esclusione delle ipotesi in cui taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
furto aggravato (art. 625 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.). I neomagistrati quindi tornano a ricoprire incarichi monocratici e requirenti, come prima della riforma introdotta nel 2007.