Con una recentissima sentenza del gennaio 2010 il TAR Lazio è tornato sull’annosa questione degli errori materiali commessi in sede di censimento ex art. 32 L. 223/1990.
Nel caso che qui c’interessa, un’emittente, nel 1999, aveva impugnato avanti all’A.G.A., chiedendone la sospensione in via cautelare, un provvedimento emesso da un Ispettorato territoriale dell’allora Ministero delle Comunicazioni avente titolo "Violazione Art. 3 Decreto di concessione. Diffida". Con tale provvedimento, alla ricorrente era stata contestata la violazione del decreto di concessione, in quanto – a dire della P.A. – aveva variato la frequenza di un impianto di radiodiffusione sonora di 300 KHz rispetto alla frequenza censita. A sostegno del gravame, l’emittente ricorrente aveva dedotto che, per mero errore materiale compiuto al momento della compilazione delle schede tecniche ex art. 32 della legge n. 223/1990, il proprio impianto di radiodiffusione sonora era stato censito su una frequenza diversa rispetto a quella effettivamente utilizzata e che, con nota del settembre 1992, l’errore era stato tempestivamente segnalato al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Concessa la richiesta sospensione cautelare del provvedimento impugnato, nel dicembre 2009 il ricorso era stato discusso nel merito e, con successiva sentenza, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Era infatti risultato per tabulas che la ricorrente, al momento dell’emanazione del provvedimento oggetto di gravame, era titolare di concessione per la radiodiffusione sonora, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni anche per l’impianto di cui trattasi. Con il provvedimento impugnato, l’Ispettorato Territoriale competente, facendo seguito a verifiche tecniche compiute sull’impianto predetto, aveva poi contestato alla ricorrente di usare una frequenza diversa da quella censita (ex art. 32 L. 223/1990) e, pertanto, aveva diffidato la stazione dal continuare le trasmissioni mediante il diffusore oggetto di contestazione. Sennonché, in pendenza del giudizio, con nota del 2002, avente ad oggetto "Esito della verifica del possesso dei requisiti previsti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora, ai sensi della legge n. 66 del 20 marzo 2001", la Direzione generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni aveva confermato che la ricorrente risultava "in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 2 bis e 2 ter della citata legge n. 68 del 2001" e "pertanto la medesima può proseguire nell’esercizio dell’attività di cui sopra, con gli obblighi e i diritti del concessionario, fino all’adozione del Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della citata legge 66/2001". La predetta nota, riconosceva il TAR, costituiva riscontro della domanda presentata dalla ricorrente nel 2001 ex L. 66/2001, avente appunto oggetto "Domanda per la verifica del possesso dei requisiti necessari per la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora". La domanda – e qui viene al nocciolo la vicenda – presentava un allegato che elencava i diffusori eserciti (secondo il modello predisposto dal MinCom per la presentanzione dell’istanza) nel quale, nel caso di specie, risultava anche l’impianto di radiodiffusione di cui era ricorso (evidentemente dichiarato sulla corretta frequenza d’esercizio). Tanto rilevato, avendo il Ministero delle Comunicazioni, con la nota da ultimo menzionata, autorizzato l’emittente a proseguire le trasmissioni sonore con l’impianto contestato "sino all’attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica", all’organo giurisdizionale adito non sarebbe rimasto altro da fare "che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio". E ciò in quanto la stazione radiofonica, potendo proseguire, in virtù di un provvedimento sopravvenuto rispetto all’instaurazione del gravame giurisdizionale, lo svolgimento dell’attività di radiodiffusione mediante l’impianto di cui trattasi sulla frequenza già contestata dall’Amministrazione, non avrebbe ricevuto "alcuna ulteriore utilità da una pronuncia sul merito del medesimo gravame". (M.L per NL)