L’art. 116 c.p.a. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi recita testualmente: "Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un contro interessato…".
Orbene, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che per contro interessati, in materia di accesso, devono intendersi non già tutti coloro che a qualsiasi titolo siano nominati o comunque coinvolti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso, ma solo coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il diritto alla riservatezza; pertanto, non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento (cfr: Cons. Stato, Sez. VI, Ord. n. 2673 dell’8 maggio 2012). Con queste argomentazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha dichiarato inammissibile (sentenza n. 00035/2014) il ricorso proposto dalla società T. T. Srl, contro il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (C.i.p.n.e.s.) Gallura, per l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti, a firma del dirigente dell’ufficio espropriazioni. I fatti. Con nota n. 2159 del 23 maggio 2013, il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna aveva comunicato alla T. T. Srl l’avvio del procedimento espropriativo di un terreno, con fabbricati produttivi, sito nell’agglomerato industriale di Olbia (compreso quindi nell’ambito delle aree affidate alla gestione del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna) invitandola a convenire la cessione volontaria dell’immobile. La società, aveva acquisito quel terreno, in forza di cessione diretta tra privati, senza alcun intervento dell’ente consortile e lo utilizzava come spazio per la movimentazione delle merci, manovra e parcheggio mezzi. Con nota del 10 giugno 2013 la T.T. Srl presentava istanza di accesso agli atti del procedimento ed, in particolare, alla documentazione relativa al programma di investimento produttivo di altro "primario investitore industriale" cui era stato destinato il suddetto terreno. Con nota n. 3029 del 18 luglio 2013 il CIPNES negava l’accesso agli atti, in quanto la documentazione relativa al programma di investimento produttivo della società OMISSIS, anche a prescindere dalla tutela dell’interesse legittimo alla riservatezza commerciale, veniva ritenuta ininfluente nell’attuale fase procedimentale. Nella nota di risposta, il Consorzio, indicava chiaramente, nella società OMISSIS il soggetto promotore del programma di investimento produttivo, e pertanto la parte contro interessata della richiesta di accesso. Di cui si poteva ledere, nel caso di consegna della documentazione richiesta, l’interesse legittimo "…alla riservatezza commerciale notoriamente avvertito dagli operatori economici nella nevralgica fase decisionale della ubicazione degli investimenti industriali…". Contro il provvedimento di diniego T.T. Srl proponeva ricorso al TAR omettendo, tuttavia, di notificare l’ impugnativa, secondo quanto previsto dall’art. 116 del cpa, alla contro interessata OMISSIS. Il ricorso proposto dalla società T. T. Srl era stato infatti, notificato soltanto al Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Cipnes Gallura. Secondo i giudici tale omissione rende il ricorso inammissibile: infatti "per giurisprudenza pacifica, dalla quale non si ravvisano oggi motivi per discostarsi, è inammissibile l’impugnativa contro il diniego di accesso ai documenti ove lo stesso non sia stato notificato ai controinteressati, atteso che il giudice, adito ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, può valutare la fondatezza del ricorso solo quando questi sono stati posti in grado di difendersi ed abbiano potuto esporre le loro ragioni che facciano far ritenere prevalente le loro esigenze di riservatezza rispetto alle pretese del ricorrente (cfr. TAR Campania, Napoli Sez. V, n. 4652 del 3 agosto 2009)". (fonte StudioCataldi.it)