Valeria De Carlo, Avvocato in Milano
Il Consiglio di Stato individua i limiti, imposti dal principio dispositivo, entro i quali è consentito al giudice il ricorso alla prassi dell’assorbimento dei motivi di ricorso, con particolare riferimento al caso in cui la parte deduca anche vizi procedimentali.
Nella fattispecie oggetto della sentenza in esame, il Tar ha annullato il provvedimento impugnato, in accoglimento del motivo di ricorso che deduceva un vizio procedimentale, consentendo così il riesercizio del potere, mentre la parte ricorrente aveva proposto anche censure di ordine sostanziale circa la legittimitEdel provvedimento stesso.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che lordine con cui il giudice procede all’esame delle censure non puEprescindere dal principio dispositivo, proprio anche del processo amministrativo.
Di conseguenza, secondo la sentenza in esame, Enecessario esaminare prima quelle censure, da cui derivi un effetto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente.
Inoltre, indipendentemente dallordine di esame dei motivi, il giudice E tenuto a proseguire tale esame finchè è certo che dall’accoglimento di un ulteriore motivo non deriva più alcuna utilità al ricorrente.
La sentenza fa, infine, riferimento ad un recente precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, VI, n. 213/2008), secondo il quale deve essere riconsiderata la prassi del giudice amministrativo di assorbire alcuni motivi del ricorso, in quanto, per assorbire un motivo, deve essere evidente che dall’ventuale accoglimento della censura assorbita non possa derivare alcun vantaggio al ricorrente, neanche sotto il profilo risarcitorio.
(Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 18/06/2008, n. 3002)