Giustizia amministrativa e notifica ai controinteressati

Se un ricorrente impugna diversi provvedimenti, facendo valere interessi diversi, occorre notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati relativi a ciascun provvedimento, o insieme di provvedimenti, avvinti da tale interesse


Le novita’ di Diritto & Diritti del 27/12/2007

E’ questo uno dei due importanti principi con cui il TAR Lecce ha respinto il ricorso proposto da un candidato alle scorse elezioni amministrative.
In particolare, il ricorrente aveva dichiarato che il proprio interesse era quello di risultare eletto ed, in subordine, di risultare il primo dei non eletti alla carica di consigliere comunale.
Il TAR Lecce con la sentenza in commento n. 3730/07 ha statuito il principio per cui “se un ricorrente impugna diversi provvedimenti, facendo valere interessi diversi, come nel caso in esame, occorre notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati relativi a ciascun provvedimento, o insieme di provvedimenti, avvinti da tale interesse”.
Nel caso di specie, ha continuano il TAR Lecce, “quanto appena detto trova conferma nella circostanza che uno dei non eletti, con riferimento all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti, non è controinteressato (ma al più potrebbe eventualmente essere cointeressato), e quindi necessita di una notifica propria ed autonoma (connessa agli specifici profili di impugnazione del verbale dell’ufficio centrale), poiché non ha titolo a riceverla in via integrativa ex articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 (non avendo una posizione di controinteresse assimilabile a quella dei candidati eletti)”.
Ha quindi concluso il TAR, “la notifica ad almeno uno dei controinteressati ha proprio la funzione di lasciare alla parte, in ossequio al principio della domanda, la delimitazione del rapporto controverso e dell’interesse fatto valere; tutti elementi sui quali non può incidere il giudice in via ufficiosa, con la conseguenza che il ricorso è da ritenere inammissibile con riferimento al capo della domanda relativo all’interesse ad essere dichiarato primo dei non eletti non essendo stato il ricorso introduttivo notificato allo specifico controinteressato, primo dei non eletti, ………….; né tale notifica può avvenire, per quanto appena detto, in via integrativa”.
Il secondo principio statuito dal TAR Lecce attiene, invece, all’altro capo della domanda – relativo all’interesse a risultare tra i candidati eletti e quindi all’impugnazione dell’atto di proclamazione -.
Sul punto, ha osservato il TAR, “il ricorrente ha ottenuto 206 preferenze, mentre il controinteressato, …………, ultimo degli eletti, ha ricevuto 269 voti……… e di tutte le censure proposte, la maggior parte sono inammissibili, proprio perchè si limitano solo ad affermazioni di principi che dovrebbero regolare in via generale le competizioni elettorali locali, senza addurre alcun indizio di prova in ordine a concrete violazioni che abbiano potuto incidere in maniera significativa sul risultato elettorale in esame colmando, almeno potenzialmente, un divario di oltre 60 voti”.
Si tratta, quindi, hper il TAR, “di censure inammissibili, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale, in quanto non si può contestare il dato elettorale, se non si allegano specifiche violazioni casualmente connesse ad un’alterazione specifica del risultato finale e potenzialmente idonea a sovvertire la posizione degli eletti”(In giurisprudenza, cfr., Tar Lazio, sentenza n. 2485 del 2002, ritiene non influente l’uso delle tabelle di scrutinio in luogo dei verbali delle sezioni, allorché non si dimostri che il risultato da esse attestato sia in qualche modo errato; Tar Basilicata, sentenza n.944 del 2001 secondo cui tali principi funzionalmente orientati si sviluppano poi in quello della cd. prova di resistenza, secondo il quale non si può pronunciare l’annullamento di atti la cui eventuale illegittimità non abbia in concreto influito sul risultato elettorale ovvero la cui ipotetica caducazione o riforma non muterebbe, in termini di posizione di graduatoria, il risultato stesso).
Ha concluso, infine, il TAR che “proprio in applicazione del c.d. principio della prova di resistenza devono ritenersi inammissibili anche le censure relative alle sezioni 5,11,12,13,15,30,66,67,75,85,88,90,92, posto che si tratta di contestazioni relative ad un numero di voti di gran lunga lontano dalla cifra che segna il divario con l’ultimo degli eletti”.

AVV. ALFREDO MATRANGA

…segue…

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