Il Tribunale del Lavoro di Roma ha accolto il ricorso ex art 28 Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) proposto dal sindacato Ugl e ha condannato Sky per condotta antisindacale in riferimento ai trasferimenti in blocco dei dipendenti della sede romana. La vicenda era nata dalla volontà di Sky di chiudere la sede capitolina e trasferire gran parte dei dipendenti a Milano: l’azienda – che si è sempre proclamata innocente in sede giudiziale – aveva dichiarato che erano stati i dipendenti a chiedere volontariamente il trasferimento. Il Tribunale non è stato dello stesso avviso: ha considerato irrealistico lo scenario in cui molti dipendenti radicati a Roma richiedano di trasferirsi addirittura in una diversa regione, nonché ha valutato che i colloqui tra azienda e dipendente non si erano potuti certo svolgere ad armi pari (tanto più che Sky aveva inibito alle Rsu di affiancare i dipendenti in tali occasioni per consigliarli sulla negoziazione). Sulla scorta di queste considerazioni, la corte ha ritenuto che Sky abbia eluso la procedura di trasferimento collettivo prevista dall’art. 57 CCNL di categoria, impedendo di fatto ai sindacati di esercitare le proprie prerogative in materia, cioè vigilare sulle ragioni poste a base dei trasferimenti, sulla posizione dei dipendenti coinvolti e sui criteri di scelta adottati. Così il Tribunale si è pronunciato condannando Sky per condotta antisindacale, con grande soddisfazione del sindacato che aveva proposto il ricorso e che ora chiede a gran voce la riassunzione dei 102 dipendenti già licenziati dall’azienda all’inizio del mese di agosto, sulla scorta del dettato dell’art 28 dello Statuto dei Lavoratori, il quale prevede che “nel caso in cui il giudice accerti che, effettivamente, vi è stata una lesione dei diritti sindacali, potrà ordinare al datore di lavoro di cessare dal comportamento ritenuto antisindacale e di rimuovere gli effetti dallo stesso”. (V. D. per NL)