Giurisprudenza comunitaria. Avvocatura generale Corte di giustizia UE: app che mette in contatto clienti e tassisti, appartiene a società dell’informazione

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Secondo l’avvocato generale Szpunar della Corte di giustizia dell’Unione europea, un servizio che mette in collegamento diretto, mediante un’applicazione elettronica, clienti e tassisti, costituisce un servizio della società dell’informazione.
Tale servizio non dev’essere indissolubilmente legato al servizio di trasporto mediante taxi cosicché non ne è parte integrante.

La causa

La S.C. Star Taxi App SRL, società con sede a Bucarest (Romania), gestisce un’applicazione per smartphone che mette in collegamento diretto gli utenti di servizi di taxi con i tassisti. Tale applicazione consente di effettuare una ricerca che fa apparire un elenco di tassisti disponibili ad effettuare una corsa. Il cliente è allora libero di scegliere un conducente tra essi. Tale società non trasmette le richieste ai tassisti e non fissa il prezzo della corsa, la quale è pagata direttamente al conducente al termine di essa.

La delibera del Consiglio comunale di Bucarest

Il 19 dicembre 2017 il Consiglio comunale di Bucarest ha adottato la delibera n. 626/2017, che ha esteso la portata dell’obbligo di chiedere un’autorizzazione per la cosiddetta attività di «dispatching» ai gestori di applicazioni informatiche come la Star Taxi App. Per aver violato tale normativa, la Star Taxi App si è vista infliggere un’ammenda di 4500 lei rumeni (RON) (circa 929 euro).

La vicenda giudiziaria

Ritenendo che la sua attività costituisca un servizio della società dell’informazione al quale si applica il principio dell’assenza di autorizzazione preventiva previsto dalla direttiva sul commercio elettronico 1, la Star Taxi App ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) avente ad oggetto l’annullamento della delibera n. 626/2017.

La richiesta alla Corte di giustizia

In considerazione di ciò, il Tribunalul Bucuresti, con rinvio pregiudiziale, ha chiesto alla Corte di giustizia in particolare se un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisca un «servizio della società dell’informazione». In caso di risposta affermativa, il Tribunale ha chiesto alla Corte di effettuare una valutazione della validità della delibera n. 626/2017 alla luce di talune disposizioni del diritto dell’Unione 2.

Il rinvio pregiudiziale

Ricordiamo che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

La definizione di servizio della società dell’informazione

Nelle sue conclusioni presentate, l’avvocato generale Maciej Szpunar ha osservato, anzitutto, che “il servizio proposto dalla Star Taxi App corrisponde alla definizione di servizio della società dell’informazione di cui alla direttiva sul commercio elettronico, in quanto tale servizio è prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.

Il concetto

L’avvocato generale ha ricordato alla Corte di giustizia che, tuttavia, “secondo la giurisprudenza della Corte, si può ritenere che un servizio non rientri nella nozione di «servizio della società dell’informazione», sebbene esso presenti le caratteristiche di cui alla definizione. Tale ipotesi ricorre in particolare quando la prestazione effettuata per via elettronica è indissolubilmente legata a un’altra prestazione che costituisce la prestazione principale e che non è effettuata per via elettronica, come un servizio di trasporto“.

La prestazione effettuata per via elettronica

Secondo la Corte di giustizia, tale legame indissolubile è caratterizzato dal fatto che il fornitore della prestazione effettuata per via elettronica controlla gli aspetti essenziali dell’altra prestazione, inclusa la selezione dei fornitori di quest’ultima.
L’avvocato generale, esaminata la situazione della Star Taxi App ha osservato “che quest’ultima non ha necessità di assumere i tassisti e non esercita un controllo né un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei servizi di trasporto da parte dei tassisti”.

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Uber

Per l’avvocatura generale, “A differenza di altri servizi analoghi, come Uber, il servizio fornito dalla Star Taxi App viene ad aggiungersi a un servizio di trasporto mediante taxi già esistente e organizzato. Il ruolo della Star Taxi App si limita quindi a quello di prestatore esterno di un servizio accessorio, utile ma non essenziale per l’efficacia del servizio principale, che è quello di trasporto“.
L’avvocato generale ha quindi proceduto all’analisi della delibera n. 626/2017 alla luce del diritto dell’Unione.

Il vincolo europeo

La direttiva sul commercio elettronico vieta agli Stati membri di sottoporre l’accesso all’attività di prestazione di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente”, ha  puntualizzato l’avvocato generale, aggiungendo che “tuttavia che tale divieto non concerne i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione, come nel caso di specie”.

Servizi elettronici

“Tale constatazione è tuttavia subordinata alla condizione che i servizi ai quali si applica il sistema di autorizzazione esistente, che non sono forniti per via elettronica, ed i servizi della società dell’informazione ai quali detto sistema è esteso siano effettivamente equivalenti economicamente“, annota l’avvocato generale della Corte di giustizia.

La direttiva 2006/123

La direttiva 2006/123 autorizza, a talune condizioni, gli Stati membri, a sottoporre l’accesso ad un’attività di servizio ad un simile regime. Tali condizioni sono: il carattere non discriminatorio del regime, la sua giustificazione per un motivo imperativo di interesse generale e l’assenza di misure meno restrittive che permettano di conseguire lo stesso obiettivo.

In proposito, l’avvocato generale ha sottolineato “che spetterà al giudice del rinvio verificare se sussistano motivi imperativi di interesse generale che giustifichino il regime di autorizzazione dei servizi di «dispatching» di taxi”.
L’avvocato generale ha evidenziato tuttavia che “un regime di autorizzazione non si basa su criteri giustificati da un motivo imperativo di interesse generale qualora il rilascio dell’autorizzazione sia subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio preso in considerazione dal richiedente”.

Collegamento diretto

L’interlocutore ha puntualizzato, anzitutto, che “un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisce un servizio della società dell’informazione qualora tale servizio non sia indissolubilmente legato al servizio di trasporto mediante taxi cosicché non ne è parte integrante“.

Autorizzazione generale

L’avvocato generale, poi, harimarcato “che la direttiva sul commercio elettronico non osta all’applicazione, nei confronti di un prestatore di un servizio della società dell’informazione, di un sistema di autorizzazione applicabile a prestatori di servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell’informazione“.

L’avvocato generale, infine, ha concluso che “la direttiva 2006/123 osta all’applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest’ultimo non sia conforme ai criteri sanciti in tale testo normativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Carattere non vincolante

Ricordiamo che le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. (M.L. per NL)

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