Giurisdizioni di merito. Responsabilità amm.va degli enti: la mancata adozione del modello organizzativo comporta l’obbligo di risarcire il danno

Commento alla sentenza del Tribunale civile di Milano (sez. VIII, n. 1774 del 13 febbraio 2008)


Nel mese di febbraio u.s. il Tribunale civile di Milano (sez. VIII, n. 1774 del 13 febbraio 2008) ha emesso un’interessante sentenza in materia di applicazione del D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti(ovvero a società o soggetti con personalità giuridica).
Come noto il D.lgs, 231/2001, prevede una responsabilità che comporta l’applicazione di sanzioni all’ente (di seguito società) qualora un soggetto, dipendete o collaboratore, appartenente al proprio organigramma in posizione apicale o subordinata commetta certi reati previsti dalla stessa legge per l’interesse o a vantaggio dell’ente stessa.
Sostanzialmente la società nel suo complesso viene sanzionata per reati commessi per l’interesse o a vantaggio della stessa società dai propri dipendenti o collaboratori.
Tra le sanzioni previste:
interdizione dall’esercizio dell’attività , la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la PA, l’ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, oltre che sanzioni pecuniarie.
Uno degli aspetti più interessanti della normativa è la possibilità per la società di evitare (o quantomeno mitigare) l’applicazione delle sanzioni qualora la società abbia adottato un Modello Organizzativo e nominato un Organismo di Vigilanza.
Ne discende, quindi, che il Modello Organizzativo non è obbligatorio per la società, ma è l’unica forma di difesa che la società ha verso l’applicazione delle sanzioni previste.
Questo quello che prevede, a sinteticamente, il Decreto Legislativo 231/2001.
Vediamo ora cosa ha stabilito il Tribunale di Milano.
Nel caso esaminato il Presidente del Cda e Amministratore delegato è stato chiamato in causa dalla società che presiedeva per una richiesta di risarcimento danni per mancata attuazione proprio di un modello organizzativo. La società/ente aveva dovuto pagare una sanzione pecuniaria ai sensi del Dlgs. 231/2001 per le responsabilità legate ai reati commessi dallo stesso Presidente di corruzione, turbativa d’asta e truffa.
Il Tribunale civile di Milano ha accolto, seppur solo in parte, le richieste della società, statuendo un principio di giurisprudenza senza precedenti.
Il Tribunale ha infatti statuito che la mancata predisposizione di un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 determina la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd. mala gestio (art. 2392 c.c.).
Tale responsabilità si va ad aggiungere a quella, di natura penale, che punisce la persona fisica – apicale o dipendente – per la materiale commissione di fattispecie criminose nell’ambito dell’ente, nonché alla stessa responsabilità amministrativa da reato, di cui è imputabile l’ente ex decreto 231.
In altri termini i giudici milanesi hanno ritenuto responsabile il manager della società per inadeguata attività amministrativa, consistente appunto nell’omessa adozione del modello organizzativo e gestorio ex decreto 231/2001, e lo hanno condannato a risarcire i danni subiti dall’ente.
Nel caso di specie, il danno patrimoniale provocato dal comportamento “inerte” dell’amministratore è stato ritenuto sussistente in ragione della sanzione pecuniaria irrogata all’ente nell’ambito del procedimento penale.
La responsabilità civile dell’amministratore è motivata proprio da una sua condotta negligente, dal momento che, pur avendone i poteri (in qualità di Presidente del CdA e AD), non ha attivato l’organo amministrativo per le deliberazioni inerenti all’adozione del modello, così contravvenendo a un suo dovere di gestore della società.
Il principio così sancito va a sostenere la evidente necessità di elaborare un modello organizzativo.
Il modello organizzativo, resta un adempimento facoltativo per la società e per chi la gestisce e amministra, ma con la pronuncia del Tribunale di Milano, la sua mancata adozione non comporta solo conseguenze spiacevoli per la società nel suo complesso. La mancata adozione del modello, infatti, può comportare rilevanti conseguenze anche per chi la società la gestisce e amministra arrivando alla condanna del risarcimento del danno.
La materia, comunque, è ancora in evoluzione e, a parere di chi scrive, riserverà ancora molte sorprese, non resta che aspettare. (Alessandra Delli Ponti per NL)

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