Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Mazziotti Di Celso) Ordinanza N. 6534 del 12/03/2008
dalla newsletter di Franco Abruzzo.it
Pronunciandosi per la prima volta sull’argomento, le S.U. hanno ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle controversie, anche solo risarcitorie, instaurate da un privato in relazione al parere espresso dal Consiglio sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto. La decisione si fonda sulla natura di ente pubblico del Consiglio e sulla natura di atto amministrativo del parere in argomento. Sono atti amministrativi anche le delibere disciplinari e le delibere relative alle iscrizioni. Anche le attività di comunicazione (legge 150/2000) degli enti pubblici (come gli ordini), quando producono un danno a terzi, ricadono sotto la giurisdizione dei Tar.