Giornalisti: sentenze della Corte d’Appello e del Tribunale civile di Milano

Le deliberazioni disciplinari sono e devono essere accessibili a tutti. La loro divulgazione non è illecito civile


Comunicato Ordine dei giornalisti di Milano

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, con delibera 15 luglio 1996, ha dichiarato di avvalersi del “diritto di diffondere informazioni (e quindi anche le deliberazioni disciplinari) attraverso la stampa” (“osservando le norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”) e anche nell’ambito della “formazione sociale” dove “si svolge la personalità” degli iscritti all’Albo dei Giornalisti (articoli 10, secondo comma, della legge 4 agosto 1955 n. 848; 19, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977 n. 881; 2 della Costituzione della Repubblica italiana e 2, primo comma, della legge n. 69/1963).
Le decisioni (disciplinari) del Consiglio dell’Ordine, una volta depositate in segreteria e affisse, sono, infatti, pubbliche e possono essere divulgate al fine di sottoporle al controllo della pubblica opinione e di orientare anche il comportamento degli iscritti all’Albo dei giornalisti; principi, questi, riconosciuti come legittimi dalla Corte d’Appello (I sezione civile) di Milano con la sentenza Pietroni (n. 2159, depositata in cancelleria il 18 dicembre 1992): “La pubblicità data…alla sanzione… rientra del tutto legittimamente nella funzione di tutela anche pubblica della correttezza della professione giornalistica di cui è indubbiamente investito l’Ordine”.
L’orientamento dell’Ordine della Lombardia è stato condiviso dalla I sezione civile del Tribunale di Milano (sentenza n. 8810 del 10-27 luglio 1998, RG n. 10667/1996; n. 8432 Reg. Dep.; Andrea Monti contro Ordine Giornalisti Lombardia): “Il Consiglio dell’Ordine è organo preposto alla sorveglianza e alla disciplina dei suoi iscritti e i suoi provvedimenti sono e devono essere, per loro natura e per la natura dell’ente che li emana, accessibili a tutti. Aver comunicato alla stampa nazionale il provvedimento completo ed averlo pubblicato su ‘Tabloid’ non costituisce certo comportamento illecito, lesivo dei diritti del Monti. Meraviglia che le censure muovano da chi ha fatto dell’informazione il proprio impegno quotidiano e dovrebbe quindi ben sapere che l’interesse del pubblico alla corretta e completa informazione su tutto ciò che riguarda la vita ‘pubblica’ in genere, iv i comprese le vicende relative ai giornalisti, che della vita ‘pubblica’ sono gli interpreti ed i veicoli primi, deve sempre e comunque prevalere sul diritto del singolo, chiunque esso sia, alla riservatezza. Corre poi obbligo di rilevare come la comunicazione della decisione (peraltro confermata in secondo grado) sia stata particolarmente completa, esauriente e corretta. La notizia é stata data senza il minimo commento, ma tutti gli elementi, di accusa e di difesa, sono stati puntigliosamente riportati, sia nel comunicato alla stampa che nell’articolo apparso su Tabloid”.
La delibera disciplinare, infine, è un atto amministrativo governato dai principi “di pubblicità e di trasparenza” (art. 1, punto 1, della legge 241/1990).

La pubblicità alle delibere disciplinari non costituisce illecito disciplinare
Non costituisce illecito civile, e non comporta pertanto alcun obbligo di risarcimento in favore dell’incolpato, la divulgazione e la pubblicazione su un organo di stampa di una deliberazione disciplinare del consiglio dell’ordine dei giornalisti. (Trib. Milano, 27-07-1998; Monti c. Abruzzo e altri; FONTI Foro It., 1999, I, 3083).

Il Consiglio dell’Ordine è organo preposto alla sorveglianza ed alla disciplina dei suoi iscritti ed i suoi provvedimenti sono, e devono essere, per la loro natura accessibili a tutti. Pertanto la pubblicazione integrale sulla stampa del provvedimento disciplinare non costituisce comportamento illecito lesivo dei diritti dell’incolpato (Trib. Milano, 27 luglio 1998; Parti in causa A..M. c. F.A. e altro; Riviste Rass. Forense, 1999, 200).
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Garante della Privacy
“La conoscibilità delle informazioni relative ai provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgabilità, anche tramite eventuali riviste, notiziari o altre pubblicazioni curati dai Consigli dell’Ordine purché i dati siano esatti ed aggiornati nonché riportati in termini di sostanziale correttezza. La pubblicazione di queste riviste, ha spiegato il Garante, da parte di soggetti pubblici ricade peraltro nell’ampia nozione di trattamento dei dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, trattamento cui si applica la disciplina prevista in generale per l’attività giornalistica e di informazione, a prescindere dalla natura privata o pubblica del soggetto che cura la pub blicazione” (Newsletter del Garante, 9 – 15 aprile 2001)


GIORNALISTI: GAMBAROTTA RADIATO CHIEDE DANNI A FRANCO ABRUZZO
Milano, 15 dicembre 2006. L’ex direttore del Mondo, Gianni Gambarotta, radiato ieri dal Consiglio Lombardo dell’Ordine dei Giornalisti per l’accusa di aver ricevuto denaro da Gianpiero Fiorani, ha deciso di chiedere i danni a Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine Giornalisti della Lombardia. Gambarotta, rende noto un comunicato, ”ha dato mandato al suo legale di agire in giudizio per la richiesta di danni nei confronti del Presidente dell’Ordine Lombardo, Franco Abruzzo, per ‘l’indebita fuorviante e tendenziosa pubblicizzazione del provvedimento”’. (ANSA). RED 15-DIC-06 12:49

GIORNALISTI: ABRUZZO, PROVVEDIMENTI ORDINE SONO PUBBLICI (V. ‘GIORNALISTI: GAMBAROTTA RADIATO CHIEDE…’ DELLE 12.50)
Milano, 15 dicembre 2006.- ”I provvedimenti disciplinari dell’ Ordine dei Giornalisti sono pubblici e divulgabili, l’Ordine ha il diritto e il dovere di renderli noti”. Così Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine lombardo, replica all’annuncio di richiesta di danni da parte di Gianni Gambarotta, e a sua volta preannuncia una controquerela per lite temeraria. ”Sul fatto che le decisioni dell’Ordine siano divulgabili vi sono diverse sentenze – ricorda Abruzzo -: della Corte d’Appello di Milano, della 1/a sezione civile del Tribunale di Milano, e un pronunciamento del Garante (9-15 aprile 2001) che dice che ‘la conoscibilita’ delle informazioni relativa ai provvedimenti disciplinari rende lecita la loro divulgabilita”’. Abruzzo ricorda di essere già stato assolto per un’analoga vicenda, dopo che era stato querelato da un gior nalista oggetto di provvedimento disciplinare. ”Ovviamente – conclude – Gambarotta è libero di intraprendere tutte le azioni che vuole. Ma preannuncio che se fa un’azione simile io reagirò con un’altra azione civilistica per lite temeraria, e chiederò il doppio di quello che mi chiede lui”. (ANSA). RED 15-DIC-06 16:17

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