Giornalisti: segreto professionale e perquisizioni

Con le sentenze Goodwin, Roemen e Tillack, la Corte di Strasburgo ha imposto l’alt alle perquisizioni nelle redazioni a tutela delle fonti dei giornalisti


“Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu”: le sentenze 348/07, 349/07 e 39/08 della Corte costituzionale sono una svolta ineludibile ed epocale!

Pm e giudici obbligati ad adeguarsi immediatamente e senza indugi.

Sentenza 39/2008 della Corte costituzionale: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l’altro, che, con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell’ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all’interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi”.

INDICE

1. Il giornalista come mediatore intellettuale tra il fatto e i lettori. Il segreto professionale gli consente di ricevere notizie, mentre le fonti sono “garantite”.
2. Cassazione (VI sezione penale): “Segreto ampio per i giornalisti sulle informazioni capaci di rivelare la fonte fiduciaria”. Cronista di Como, imputato ex art. 371/bis, assolto con la formula più ampia (il fatto non sussiste). Anche la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo protegge le fonti dei giornalisti.
3. C’è differenza tra il segreto professionale dei giornalisti e quello degli altri professionisti.
4. Sentenza Goodwin: la Corte di Strasburgo difende il segreto professionale dei giornalisti.
5. La Corte di Strasburgo, con la sentenza Roemen, impone l’alt alle perquisizioni negli uffici dei giornalisti e dei loro avvocati a tutela delle fonti dei giornalisti.
6. Pubblicazione di atti processuali coperti dal segreto istruttorio: la Corte di Strasburgo assolve due giornalisti francesi (Dupuis c. Francia, ricorso n. 1914/02, sentenza 7 giugno 2007).
7. La Corte di Strasburgo condanna il Belgio per la perquisizione della casa e dell’ufficio del giornalista Hans-Martin Tillack.
8. La tutela delle fonti delle giornalisti a livello continentale (Consiglio d’Europa e Parlamento europeo.
9. Sentenza 39/2008 della Corte costituzionale: “Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”.
10. I giornalisti italiani devono rifiutarsi di rispondere ai giudici sul segreto professionale, invocando, con le leggi nazionali, la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e le sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo. Il Codice di procedura penale (articolo 200) deve recepire Strasburgo. Pm e Gip devono indagare soltanto su chi (pubblico ufficiale) ”spiffera” la notizia e non su chi (giornalista) la riceve in maniera pulita.

Ricerca di Franco Abruzzo (docente universitario a contratto di Diritto dell’informazione e dell’editoria)

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