L’Ordine dei Giornalisti della Calabria esprime “incredulità e sconcerto per la vicenda che coinvolge il collega Filippo Marra Cutrupi, 47 anni, il quale rischia di essere rinviato a giudizio per il reato di falsa testimonianza avendo opposto il segreto professionale alla richiesta di rivelare la fonte di una notizia pubblicata dall’agenzia di stampa per la quale lavora”. Filippo Marra Cutrupi aveva seguito per la sua testata tutta la vicenda dell’omicidio di Sarah Scazzi e, tra le altre notizie, aveva pubblicato quella relativa alla richiesta di una rogatoria internazionale avanzata dalla Procura di Taranto all’autorità giudiziaria tedesca per l’audizione di una persona che la Procura riteneva “informata dei fatti”. La notizia, peraltro, era stata pubblicata già da vari giornali locali e da altre testate. Interrogato su quella che la Procura di Taranto riteneva una “fuga di notizie” e richiesto di rivelare la fonte, Filippo Marra Cutrupi aveva opposto il diritto/dovere professionale di non rivelare la fonte stessa. Ora il pubblico ministero della Procura di Taranto, Lanfranco Marazia, gli ha notificato una informazione di garanzia con avviso di conclusione delle indagini preliminari invitandolo a nominare un difensore e, se lo ritiene, a chiedere di rendere interrogatorio. Spiega il portale Giornalisti Calabria “Va ricordato che il segreto professionale dei giornalisti è finalizzato a garantire i canali informativi del professionista al fine di portare vantaggio alla libertà e alla completezza della informazione. Il segreto giornalistico non è, dunque, un privilegio della categoria, ma uno strumento di tutela delle libertà democratiche e dei diritti individuali del cittadino. Non a caso il segreto giornalistico è salvaguardato da varie disposizioni di legge. Nel processo penale, in particolare, è richiamato dagli articoli 200, 256 e 362 del codice di procedura penale. E la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce che se il giornalista oppone il segreto professionale rispetto ad informazioni che possono condurre alla identificazione della fonte della notizia non commette il reato di false dichiarazioni. Considerazioni ribadite recentemente da una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta anche in relazione ad una vicenda che ha riguardato un giornalista pubblicista e non professionista. L’Ordine dei Giornalisti della Calabria si augura che, sulla base di una attenta e serena valutazione di norme e giurisprudenza, la vicenda del collega Filippo Marra Cutrupi, giornalista professionista, possa rapidamente concludersi con la presa d’atto, da parte della Procura di Taranto, che il reato contestato nella informazione di garanzia è, per così dire, “inesistente”. Non solo perché varie norme penali, come detto, tutelano il segreto professionale dei giornalisti professionisti ma anche perché addirittura lo impongono se è vero come è vero che il mantenimento del segreto è un preciso dovere professionale la cui violazione può portare all’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista“. (E.G. per NL)