Giornalisti – raccolta giurisprudenziale di Franco Abruzzo

Il presidente dell’OdG Milano commenta una serie di provvedimenti degli organi giurisdizionali sulla natura, i limiti e gli obblighi della professione giornalistica


di Franco Abruzzo (presidente OdG Milano)

Una giornalista, direttrice di un settimanale femminile, in seguito a un esposto del comitato di redazione, è stata sottoposta a procedimento disciplinare con l’addebito di avere attuato un’illegittima commistione fra pubblicità ed informazione in undici numeri del settimanale, utilizzando fotografie distribuite da case produttrici di cosmetici e capi di abbigliamento. Il Consiglio nazionale dell’Ordine le ha inflitto la sanzione della censura. La giornalista ha impugnato la decisione del Consiglio Nazionale davanti al Tribunale di Milano, che ha rigettato il suo ricorso. La Corte di Appello di Milano ha confermato questa decisione osservando che la confusione fra informazione e messaggi pubblicitari era stata realizzata con modalità tali da non potere essere percepita con immediatezza dai lettori del settimanale che appartengono alla categoria di persone ingenue e di scarsa cultura; in particolare nessuno dei mezzi pubblicitari era segnalato come tale, ma sono tutti mescolati ad articoli di informazione senza alcuna altra ragione che quella di reclamizzare prodotti o imprese produttrici. La giornalista ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Milano per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. L’obbligo del direttore del giornale di garantire la correttezza e la qualità dell’informazione anche per quanto concerne il rapporto fra testo e pubblicità – ha affermato la Corte – deriva dagli artt. 44 CCNL giornalisti e 4 D. Lgs. 74/1992; il contenuto dell’obbligo è di rendere la pubblicità chiaramente riconoscibile come tale mediante l’adozione di modalità grafiche di evidente percezione; lo scopo è di tutelare dalla pub blicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali. La fascia dei soggetti tutelati – ha aggiunto la Corte – si estende a tutti i lettori senza alcuna distinzione in base al grado di cultura; può, in sostanza, affermarsi che il direttore di giornale deve garantire la correttezza e la qualità dell’informazione; a questo fine è tenuto a verificare se la pubblicità sia chiaramente riconoscibile come tale, distinguendosi da ogni altra forma di comunicazione al pubblico mediante modalità grafiche facilmente riconoscibili; in tale verifica non rileva il grado di cultura dei lettori, essendo a tutti accordata tutela; ove la verifica conduca a risultati negativi, il direttore deve impedire la pubblicazione del testo contenente la pubblicità, incorrendo altrimenti nelle sanzioni comminate dalla legge n. 69/1963. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 22535 del 20 ottobre 2006, Pres. Preden, Rel. Durante). (In: www.legge-e-giustizia.it).

Sentenza della Cassazione Il direttore di giornale, nell’assegnare le mansioni ai redattori, deve rispettare i limiti posti dal Cc a tutela della dignità del giornalista

Le pur insindacabili scelte editoriali del direttore responsabile non possono esimere l’azienda dal rispetto degli obblighi imposti dall’art. 2103 Cc (art. 13 Statuto Lavoratori), norma che tutela il redattore, come ogni altro lavoratore subordinato, dalla dequalificazione. Pertanto, in caso di mutamento dell’incarico, le nuove mansioni assegnate al giornalista devono essere equivalenti a quelle precedenti. L’equivalenza deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l’arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto. Né la tutela della professionalità del lavoratore può essere sacrificata per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produt tive in quanto tali ragioni risultano, bensì, esplicitamente richiamate nell’ultima parte dello stesso art. 2103 del Cc, quale giustificazione, tuttavia, soltanto del trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un’altra e, peraltro, risultano, bensì, funzionali all’esercizio della libertà di iniziativa privata, garantita dalla Costituzione (art. 41); questa tuttavia non può svolgersi in modo da recare pregiudizio, tra l’altro, alla dignità umana, alla quale va ricondotta, appunto, la professionalità, quale componente essenziale della dignità del lavoratore. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento alle scelte organizzative ed editoriali, che, in forza della legge professionale e della contrattazione collettiva, competano al direttore responsabile di un quotidiano, non potendone, parimenti, derivare il sacrificio della professionalità dei giornalisti, in dipendenza della loro adibizione a mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte (Cassazione Sezione Lavoro n. 21123 del 29 settembre 2006, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca). (In: www.legge-e-giustizia.it).

Sentenza della Cassazione – Il minore ha diritto alla tutela contro riprese fotografiche della sua vita privata in base alla Convenzione sui diritti del fanciullo

Il bambino Emanuel C. è stato fotografato nel 1995 da un reporter, mentre si trovava su una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava un costume topless, impegnati in una lotta scherzosa. La foto è stata pubblicata dal settimanale “Eva Express” edito dalla Hachette Rusconi. La madre del minore Tiziana A. ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare la società editrice al risarcimento del danno per la pubblicazione della foto, in quanto lesiva del diritto all’immagine tutelato dall’art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941 n. 633 e della personalità del minore. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano hanno ritenuto la domanda priva di fondamento, rilevando che la ripresa fotografica era stata consentita implicitamente dal padre del minore, che il servizio fotografico non risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del bambino e che comunque, dovendosi escludere un’ipotesi di reato, il risarcimento non era dovuto per mancanza di danno morale e per inesistenza della prova di un danno patrimoniale. Tiziana A. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Milano per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, pur escludendo la violazione degli artt. 10 cod. civ. e 96 e 97 della legge n. 633/41, in quanto ha ritenuto applicabile la tutela prevista dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo sottoscritta a New York il 20.11.1989 e ratificata con legge 27.5.1991 n. 176.

L’art. 16 di tale Convenzione – ha osservato la Corte – espressamente ribadisce, in armonia con i principi espressi dagli articoli 2 e 31 della Costituzione, che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”. L’art. 3 della stessa Convenzione sottolinea che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.< /I> Alla luce di tali disposizioni, che costituivano all’epoca dei fatti, norme di diritto vigenti all’interno dell’ordinamento – ha affermato la Cassazione – i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare il contesto nel quale era stata riprodotta la immagine del minore; ciò al fine di stabilire se il suo diritto alla riservatezza fosse stato, o meno, leso o minacciato. Omettendo, al contrario, qualsiasi riferimento alle discipline normative in vigore, poste a tutela dei minori, comprensive del diritto assoluto alla riservatezza – ha aggiunto la Corte – i giudici di appello sono incorsi in violazione di legge. Non vi è dubbio – ha concluso la Corte – che il diritto alla riservatezza del minore debba essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy), considerato assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme richiamate, laddove si riscontri che non vi sia l’utilità della notizia (quindi con l’un ico limite del pubblico interesse). La Suprema Corte ha ritenuto assorbita la questione relativa alla determinazione del danno ed ha rinviato la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 19069 del 5 settembre 2006, Pres. Duva, Rel. Filadoro). (In: www.legge-e-giustizia.it).

Il praticante “cancellato” dal Registro può essere licenziato

In mancanza di un provvedimento del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di cancellazione del praticante giornalista dal relativo elenco professionale, è illegittimo il licenziamento inflitto per scadenza del termine triennale di validità di iscrizione del praticante ex art. 34 L. 3 febbraio 1963 n. 69. (Trib. Milano, 02/07/2004; PARTI IN CAUSA D.N. C. Sky Italia s.r.l; FONTE Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 677, nota di BERNINI).

Redattore ordinario solo il giornalista professionista

Per l’esercizio dell’attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria la iscrizione nell’Albo dei giornalisti professionisti. (Cass. civ., sez. lav., 01/07/2004, n.12095 ; FONTE Mass. Giur. It., 2004; CED Cassazione, 2004; RIFERIMENTI NORMATIVI DPR 04/02/1965 n.115 Art.29; DPR 04/02/1965 n.115 Art.45).

Il contratto giornalistico concluso con il redattore – intendendosi per tale il giornalista professionista stabilmente inserito nell’ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, la cui attività è caratterizzata dall’autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse – che non sia iscritto nell’albo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illecità della causa o dell’oggetto, ma per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, a norma dell’art. 2126 c.c., detta nullità non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, periodo in relazione al quale il redattore ha diritto, ex art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice del merito. (Cass. civ., sez. lav., 10/03/2004, n.4941; FON TE Mass. Giur. It., 2004; CED Cassazione, 2004; RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2099; CC Art. 2126; COST Art. 36).

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