Giornalisti, P.A. – Consulenze e incarichi: si allenta la stretta. Possibile allargamento agli iscritti agli Ordini

Verso un’interpretazione flessibile per il requisito della laurea specialistica (o quadriennale). Evitare l’obbligo di formazione universitaria è impossibile senza cancellare la norma


dalla newsletter di Franco Abruzzo.it

IL SOLE 24 ORE dell’8/4/2008.

Il DPR 422/2001 (regolamento della legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica) prevede il possesso della laurea per quanti assumono la responsabilità di un Ufficio stampa.

MILANO. Il blocco totale agli incarichi conferiti dalla Pubblica amministrazione a chi non ha la laurea specialistica potrebbe essere ammorbidito in via interpretativa. Salvaguardando la ratio della norma, che è quella di riservare collaborazioni e consulenze a chi può vantare competenze «certificate», ma senza impantanare l’attività degli enti chiudendo la porta a una serie di figure, dai consulenti del lavoro ai ragionieri, che da anni offrono servizi professionali in settori chiave dell’attività amministrativa. Senza laurea specialistica perché il loro ordinamento non la prevede.

L’idea a cui sta lavorando la Funzione pubblica è quella di allargare i confini della «comprovata specializzazione universitaria» richiesta dall’articolo 3, comma 76 della Finanziaria 2008. A «comprovare» la specializzazione potrebbe essere l’iscrizione a un Ordine professionale, che insieme al titolo di studio prevede un periodo di tirocinio e il superamento di un esame proprio per certificare che l’iscritto abbia le competenze necessarie per operare nel ramo di attività “coperto” dall’Ordine. La disciplina degli Ordini, peraltro, potrebbe essere considerata una normativa speciale, che quindi non viene toccata dai nuovi obblighi (secondo una linea già affacciatasi nella circolare 2/2008 e nel parere 24/2008 della Funzione pubblica, ma che per essere estesa avrebbe bisogno di una conferma specifica).

Per superare l’ostacolo dell’obbligo di laurea quinquennale, richiamato dalla stessa Funzione pubblica in una prima lettura della norma (nota 3407 del 21 gennaio 2008), bisognerebbe poi rifarsi alla filosofia alla base della riforma universitaria del «3+2», che introduceva la possibilità per gli atenei di attivare lauree triennali se dotate di un contenuto professionalizzante apprezzabile dal mercato del lavoro. Escludere i laureati triennali da una fetta importante del lavoro pubblico risulterebbe contraddittorio con questa impostazione.

Questi principi potrebbero presto trovare spazio in una nuova circolare della Funzione pubblica, che già un mese fa (con la circolare 2 dell’11 marzo) era intervenuta sul tema, specificando che il requisito della «comprovata specializzazione universitaria non escludeva, oltre il titolo triennale, «percorsi universitari completi e definiti formalmente dagli ordinamenti». Una prima apertura, però insufficiente a chiarire il quadro.

I tempi della nuova pronuncia, inoltre, non dovrebbero essere lunghi, vista l’urgenza di garantire alle amministrazioni binari certi. E vista anche l’ampiezza della platea dei professionisti che operano normalmente con la Pa. «La filosofia della norma – sottolinea Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, secondo la quale i nuovi obblighi non si applicano alle attività legate ad adempimenti obbligatori – è condivisibile perché vuole garantire le competenze di chi lavora con la Pa. Ma è chiaro che l’accesso a un Ordine che prevede laurea, tirocinio ed esame è in linea con questa esigenza».

Contro la norma si schierano anche geometri e periti industriali, che insieme all’Ape (associazione Professionisti europei laureati) hanno firmato un appello a sindacati e candidati premier per sapere se il prossimo legislatore continuerà nella «inopinata esclusione» di queste figure dagli incarichi o si impegnerà a «sanare questa situazione». Pronti alle vie legali anche i professionisti triennali riuniti nel «Cup 3» di Antonio Picardi. Tutto dipende dai confini che la nuova lettura della Funzione pubblica potrà tracciare.

Evitare l’obbligo di formazione universitaria è impossibile senza cancellare la norma (come chiedono Federperiti e Federgeometri). Ma armonizzare i nuovi requisiti e le esigenze degli iscritti all’Ordine è il difficile compito interpretativo che tocca a Palazzo Vidoni.

G.Tr.

Le regole

La norma

L’articolo 3, comma 76 della legge 244/2007, modificando l’articolo 7 (comma 6) del decreto legislativo 165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria»

Il titolo richiesto

La «comprovata specializzazione universitaria» va intesa come «possesso di laurea magistrale o titolo equivalente», senza escludere «percorsi universitari completi e definiti formalmente» (Funzione pubblica, circolare 2/2008)

L’apertura

Si prospetta una lettura che escluda gli iscritti agli ordini professionali dall’obbligo di laurea magistrale

………….

Nota sui giornalisti

Il Dpr 422/2001 (regolamento della legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica) prevede il possesso della laurea per quanti assumono la responsabilità di un Ufficio stampa.

1. “Ferma restando la necessità del possesso del diploma di laurea per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti al ruolo unico, tuttavia, con specifico riferimento allo svolgimento di funzioni attinenti le attività di informazione e comunicazione, l’art. 6 del D.P.R. n. 422 del 2001 (che richiama per gli uffici stampa la normativa posta con la legge n. 150 del 2000) prevede che in fase di prima applicazione possa essere disposta la conferma di coloro che già svolgevano le predette funzioni, prescindendo dai titoli professionali specifici previsti per l’accesso; pertanto, alla luce della disposizione da ultimo citata, è legittima la conferma nell’incarico di coordinatore dei servizi di comunicazione ed informazione presso un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un giornalista professionista in possesso, oltretutto, di un diploma di comunicazione istituzionale rilasciato dalla scuola superiore della Pubblica Amministrazione”. (C. Conti Sez. contr., 14/05/2003, n. 7; FONTI CED Cassazione, 2004; RIFERIMENTI NORMATIVI L 15/07/2002, n. 145, art. 3 – DPR 21/09/2001, n. 422, art. 6- L 07/06/2000, n. 150).

2. “Ai sensi dell’art. 19 comma 6 d.lg. n. 165 del 2001, in base al quale possono essere conferiti incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti al ruolo unico, purché in possesso di titoli professionali e culturali di eccellenza e coerenti con le funzioni da svolgere, deve ritenersi legittima la nomina a capo dell’ufficio relazioni con il pubblico presso il Ministero dell’istruzione di un giornalista professionista, da tempo collaboratore, tra l’altro, dell’ufficio stampa del dicastero, essendo la predetta struttura deputata allo svolgimento delle funzioni di coordinamento di tutte le iniziative comunicative delle diverse istituzioni scolastiche. (C. Conti Sez. contr., 24-01-2002, n. 5; FONTI Riv. Corte Conti, 2002, f. 1, 6)

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