Il Tribunale di Milano ha dato ragione ad un pensionato che ha ricorso contro il regolamento dell’INPGI che pone limiti alla cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Il Tribunale di Milano ha dato ragione ad un pensionato che ha ricorso contro il regolamento dell’INPGI che pone limiti alla cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Il Tribunale di Milano ha dato ragione ad un pensionato che ha ricorso contro il regolamento dell’INPGI che pone limiti alla cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
In particolare, la regolamentazione dell’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani prevede, all’art. 15, che “Le pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al limite massimo di euro 20.000. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile”. Il giudice adito ha stabilito invece la libertà di cumulare redditi, recependo così il precedente orientamento della Corte di Cassazione, la quale aveva giudicato illegittimo il comportamento dell’ente previdenziale che pretende di imporre la decurtazione del 50% della pensione, nell’ipotesi in cui il reddito supera il limite di 20 mila euro. La Suprema Corte aveva pertanto affermato che l’INPGI, svolgendo la funzione pubblica di riscuotere i contributi ai fini pensionistici, deve adeguarsi alla normativa nazionale, che consente la totale cumulabilità dei redditi purché il pensionato abbia raggiunto 58 anni e almeno 37 anni di anzianità contributiva. (D.A. per NL)